COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N¡ã 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MARANO EQUO 2004 – LA QUERCIA 88
COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N¡ã 194/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
MARANO EQUO 2004 - LA QUERCIA 88
Il Giudice Sportivo
esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva quanto segue:
- al 18mo del I tempo, l'arbitro espelleva il calciatore ANTONELLI UMBERTO (MARANO EQUO) per aver tentato di colpire un avversario;
- al 35mo del II tempo PLACIDI CRISTIANO (MARANO EQUO) per doppia ammonizione;
- al 39mo del II tempo SALLUSTI ALESSANDRO (LA QUERCIA 88) per avere indirizzato una frase ingiuriosa al pubblico locale e denigrato la località per origini territoriali;
- al 39mo del II tempo FICOCILLI MARIO, IACOPINO CLAUDIO e TOSI DOMENICO (MARANO EQUO) per aver offeso e tentato di aggredire un calciatore della squadra avversaria, che aveva denigrato la località per origini territoriali.
L'arbitro considerava espulsi tutti i succitati calciatori, senza notificare il provvedimento disciplinare in quanto si era creato un parapiglia e per tutelare la propria incolumità, che successivamente veniva ricomposto per l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Per effetto delle espulsioni, la Società MARANO EQUO si ¨¨ trovata con meno di sette calciatori partecipanti al gioco (art. 78 comma 2 delle NOIF) Pertanto l'arbitro decretava l'anticipata conclusione della gara al 40mo del II tempo sul seguente punteggio:
MARANO EQUO LA QUERCIA 88 1 - 1
Considerato che la sospensione definitiva della gara ¨¨ da attribuire alla Società MARANO EQUO, ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b del C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere alla Società MARANO EQUO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 150,00.
- di squalificare i sottoelencati calciatori
MARANO EQUO:
ANTONELLI UMBERTO squalifica per 1 gara effettiva.
PLACIDI CRISTIANO squalifica per 1 gara effettiva.
FICOCILLI MARIO squalifica per 1 gara effettiva.
IACOPINO CLAUDIO squalifica per 1 gara effettiva.
TOSI DOMENICO squalifica per 1 gara effettiva. ©
LA QUERCIA 88:
SALLUSTI ALESSANDRO squalifica per 3 gare effettive.
PIZZI ALEXANDRU squalifica per 1 gara effettiva.
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