COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N¡ã 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MARANO EQUO 2004 – LA QUERCIA 88

COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N¡ã 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MARANO EQUO 2004 - LA QUERCIA 88 Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva quanto segue: - al 18mo del I tempo, l'arbitro espelleva il calciatore ANTONELLI UMBERTO (MARANO EQUO) per aver tentato di colpire un avversario; - al 35mo del II tempo PLACIDI CRISTIANO (MARANO EQUO) per doppia ammonizione; - al 39mo del II tempo SALLUSTI ALESSANDRO (LA QUERCIA 88) per avere indirizzato una frase ingiuriosa al pubblico locale e denigrato la località per origini territoriali; - al 39mo del II tempo FICOCILLI MARIO, IACOPINO CLAUDIO e TOSI DOMENICO (MARANO EQUO) per aver offeso e tentato di aggredire un calciatore della squadra avversaria, che aveva denigrato la località per origini territoriali. L'arbitro considerava espulsi tutti i succitati calciatori, senza notificare il provvedimento disciplinare in quanto si era creato un parapiglia e per tutelare la propria incolumità, che successivamente veniva ricomposto per l'intervento delle Forze dell'Ordine. Per effetto delle espulsioni, la Società MARANO EQUO si ¨¨ trovata con meno di sette calciatori partecipanti al gioco (art. 78 comma 2 delle NOIF) Pertanto l'arbitro decretava l'anticipata conclusione della gara al 40mo del II tempo sul seguente punteggio: MARANO EQUO LA QUERCIA 88 1 - 1 Considerato che la sospensione definitiva della gara ¨¨ da attribuire alla Società MARANO EQUO, ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b del C.G.S. DELIBERA - di infliggere alla Società MARANO EQUO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 150,00. - di squalificare i sottoelencati calciatori MARANO EQUO: ANTONELLI UMBERTO squalifica per 1 gara effettiva. PLACIDI CRISTIANO squalifica per 1 gara effettiva. FICOCILLI MARIO squalifica per 1 gara effettiva. IACOPINO CLAUDIO squalifica per 1 gara effettiva. TOSI DOMENICO squalifica per 1 gara effettiva. © LA QUERCIA 88: SALLUSTI ALESSANDRO squalifica per 3 gare effettive. PIZZI ALEXANDRU squalifica per 1 gara effettiva.
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