COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GALLICANO SPORT 2005 – IL TORRE MAURA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GALLICANO SPORT 2005 - IL TORRE MAURA
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 163 dell' 8.3.2012 - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società GALLICANO SPORT 2005 a seguito di tempestivo preannuncio con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la stessa ha avuto inizio alle ore 11.40 e l'arbitro si è rifiutato di consegnargli la distinta della Società IL TORRE MAURA prima dell'inizio della gara nonostante fosse stata richiesta dal capitano della squadra.
La reclamante asserisce, inoltre, che non era intenzionata ad iniziare la gara ma avrebbe subite "minacce" da parte dell'arbitro che avrebbe fatto perdere la partita a tavolino.
Infine, la stessa, afferma che l'arbitro non avrebbe effettuato il riconoscimento per mancanza dei documenti dei calciatori della squadra avversaria.
Per l'effetto chiede di assumere opportuni provvedimenti.
Esaminati gli atti ufficiali, che come noto costituiscono, ai sensi dell'art. 35 del CGS, fonte di prova privilegiata e degna di fede, si rileva che la gara ha avuto inizio alle h. 11.35 in quanto la Società IL TORRE MAURA, avendo dimenticato i documenti dei calciatori ha richiesto all'arbitro il tempo di attesa, provvedendo alla consegna alle h. 11.28. L'identificazione di tre calciatori della Società il TORRE MAURA è stata fatta dall'arbitro nel momento che gli stessi entravano in campo intorno al 20' del primo tempo. Quindi ha consegnato le liste alla Società GALLICANO SPORT nel corso dell'intervallo.
Il direttore di gara afferma inoltre, nei supplementi di rapporto richiesti da questo Organo Giudicante, di non aver mai minacciato alcuno e soprattutto di non avere ricevuto dalla Società GALLICANO SPORT lamentele circa le regolarità della gara.
- Considerato quanto sopra, la gara ha avuto regolare svolgimento per ciò che concerne l'identificazione dei calciatori partecipanti alla gara. Per la mancata consegna della distinta alla Società GALLICANO SPORT, l'art. 61 comma 2 delle NOIF stabilisce che ciascuna Società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria, il tutto finalizzato ad esigenze sia di controllo della regolare partecipazione alla gara dei singoli calciatori della squadra avversaria.
Però la mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedere. Detto principio, in diritto, è stato più volte richiamato dalla CAF con CC.UU. 11/c DEL 18.12.1984 , n. 24/c del 17.3.1989 e 26/c del 22.3.1991.
Avendo, inoltre, la Società GALLICANO SPORT iniziata la gara, con tale comportamento, ha sanato l'anomalia precedente esprimendo la volontà di disputare l'incontro PQM DELIBERA Di respingere il reclamo proposto dalla Società GALLICANO SPORT; di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: GALLICANO SPORT - IL TORRE MAURA 1-1 - la tassa reclamo va incamerata - CRL 187/8 -