COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO AMATORI CIRCEO – SUIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
AMATORI CIRCEO - SUIO
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 177 del 22.3.2012; esaminato il reclamo proposto dalla Società SUIO fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbero partecipato calciatori in posizione irregolare di tesseramento tra i quali il Sig. CAROCCI REMO, e per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.
Il reclamo è fondato, infatti dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, nell'elenco dei tesserati della Soc. AMATORI CIRCEO non risulta trascritto il Sig. CAROCCI REMO che ha partecipato alla gara con la maglia n. 5.
Il suddetto calciatore è sotto svincolo in virtù dell'art. 32 bis delle NOIF (decadenza del tesseramento su richiesta dei calciatori che abbiano compiuto il 25º anno di età, e che da tale data debbono tesserarsi nuovamente per la Società di appartenenza).
Pertanto,il citato calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe e in virtù all'art. 17 comma 5 lett. a)
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società SUIO;
b) di infliggere alla Società AMATORI CIRCEO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 150,00.
c) di inibire il dirigente ROSSATO MIRKO fino al 20.4.2012;
d) di squalificare il calciatore CAROCCI REMO per una gara effettiva.
Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per opportuni accertamenti.