COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 3/ 3/2012 CASILINA B.C.C.R. – COLLEFERRO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 187/LND del 29/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 3/ 3/2012 CASILINA B.C.C.R. - COLLEFERRO CALCIO Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 163 dell'8.03.2012; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società COLLEFERRO con il quale si richiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore in merito alla mancata disputa della gara a margine. La reclamante pone in evidenza che la squadra non è stata in grado di raggiungere la località di Roma Borgata Finocchio, sede dell'incontro, per avaria del mezzo che trasportava la squadra. La reclamante riferisce che il pulmino ha subito un guasto all'alimentazione gasolio intorno alle ore 13.30 sull'A1 nel percorso tra il casello di Colleferro e quello di Valmontone. A tale riguardo trasmette copia di uno scontrino autostradale rilasciato alle ore 13.50 dal casello di Valmontone, copia della ricevuta della ditta che ha effettuato la riparazione in loco del mezzo, e verbale del Commissariato di P.S. Per l'effetto richiede la ripetizione della gara. Questo Organo Giudicante, esaminata la documentazione, osserva che quanto rappresentato non giustifica la mancata disputa dell'incontro. Si rileva che la dichiarazione rilasciata dalla Questura di Roma - Commissariato di Colleferro - attesta l'intervento di due agenti in risposta ad una segnalazione, delle ore 14.15, relativa ad un pullman in avaria presso l'uscita di Valmontone. Giunti sul posto alle ore 14.40 constatavano il fatto senza menzionare il numero dei presenti ne, tanto meno, veniva effettuata la loro identificazione. In particolare, si osserva che il guasto del mezzo è avvenuto all'uscita del casello di Valmontone che dista dal campo di gioco 28 km e quindi la Società avrebbe potuto provvedere a fare intervenire mezzi privati o a richiedere alla ditta noleggiatrice un mezzo sostitutivo per raggiungere la destinazione anziché interpellare esclusivamente il soccorso stradale di Anagni e la Polizia Stradale per la constatazione in loco. E' bene ribadire che l'istituto della causa di forza maggiore, per la sua natura, viene applicato in casi eccezionali in occasione dei quali, assumendo tutte le cautele del caso e fermo restando la volontà determinata di raggiungere il campo di giuoco per la disputa delle gare, si verifichino eventi imprevisti ai quali non si può porre rimedio. Nel caso in esame,la partenza dalla propria sede con maggior anticipo,avrebbe consentito di superare un'avaria temporanea, quale quella verificatisi, considerato che, stando a quanto dichiara la società di soccorso stradale, nell'arco di un'ora il mezzo ha potuto riprendere la marcia Nel programmare il viaggio verso il campo di gara non si può non tener conto di eventuali impedimenti momentanei che possono ritardare l'arrivo. Pertanto, si ritiene che la Società COLLEFERRO, a tutti gli effetti è da considerarsi rinunciataria alla gara in epigrafe. Visto l'art. 17 comma 1 del CGS DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società COLLEFERRO 2) di infliggere alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 150(1a rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica. La tassa reclamo viene incamerata.
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