COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 30/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 152 DEL 23.2.2012 (Gara: AMATORI CIRCEO – JUVENTUTE TERRACINA del 15.2.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 30/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 152 DEL 23.2.2012 (Gara: AMATORI CIRCEO – JUVENTUTE TERRACINA del 15.2.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società AMATORI CIRCEO, anche in sede di audizione, ha tenuto a ribadire che l’arbitro, nell’emettere il triplice fischio ha sancito il termine della gara e non già la sospensione della stessa in quanto, precisa la ricorrente, il fischio è stato emesso dopo che era scaduto il 90mo minuto. Fa notare al riguardo la Società AMATORI CIRCEO che l’arbitro sul referto annota la sostituzione di un calciatore al 44mo minuto del secondo tempo, quando invece la sospensione dell’incontro è indicata nel rapporto al 42mo del secondo tempo. Chiede pertanto la Società AMATORI CIRCEO che venga annullata la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in oggetto, confermando quindi il risultato acquisito sul campo. Questa Commissione, dopo aver esaminato tutta la documentazione in possesso, in effetti rileva che esiste una discordanza tra quanto riporta l’arbitro nel “rapportino di fine gara” in cui evidenzia una sostituzione di un calciatore al 44mo del secondo tempo, mentre invece nella parte in alto del referto indica la sospensione della gara al 42mo del secondo tempo e nella voce “eventuali variazioni” indica la sopraccitata sostituzione del calciatore n.10 con il calciatore n. 17 al 42mo del secondo tempo. Si è ritenuto opportuno quindi convocare l’arbitro, il quale dinanzi a questa Commissione ha precisato come realmente si sono svolti i fatti. Precisa l’arbitro che al 44mo del secondo tempo, come annotato sul proprio taccuino, è avvenuta la sostituzione del calciatore n. 10 con il calciatore n. 17. Mentre il giocatore era appena entrato sul terreno di gioco, consegnando al direttore di gara il foglietto della sostituzione, si creava nei pressi della panchina una mischia che coinvolgeva numerosi calciatori di entrambe le squadre ed a seguito di ciò l’arbitro si vedeva costretto a sospendere la partita, in quanto riteneva che mancassero le condizioni di sicurezza per portarla a termine. A quel punto emetteva il triplice fischio e si dirigeva verso gli spogliatoi. Precisa infine che soltanto per un errore materiale di annotazione nel rapportino di fine gara ha indicato come sospesa la stessa al 42 del secondo tempo, così come commetteva un errore materiale nell’indicare sul referto il minuto 43 del secondo tempo, quale minuto di sospensione della gara. Ribadisce ancora una volta che ha sospeso la gara al 44mo del secondo tempo, dopo che era stata effettuata la sostituzione del calciatore n. 10, con il calciatore n. 17. Dinanzi a tali precisazioni fornite dall’arbitro, al quale comunque è stato rivolto un formale invito a fare maggiore attenzione nella compilazione degli atti di gara, per evitare di creare situazioni di contenzioso quali quelle emerse nel caso in esame, questa Commissione ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che non sussistono margini di accoglimento del presente ricorso avanzato dalla Società AMATORI CIRCEO. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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