COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 191/LND del 2/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTOPADRE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, DI AMMENDA DI € 150,00, DI INIBIRE IL DIRIGENTE GRIMALDI ANTONIO FINO AL 20.4.2012 NONCHE’ DI SQUALIFICA PER 1 GARA IL CALCIATORE MULATTIERI PIERLUIGI PER UNA GARA EFFETTIVA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185 DEL 28.3.2012 (Gara: SANTOPADRE – CITTA’ DI CIAMPINO del 23.3.2012 – Coppa Lazio I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 191/LND del 2/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTOPADRE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3, DI AMMENDA DI € 150,00, DI INIBIRE IL DIRIGENTE GRIMALDI ANTONIO FINO AL 20.4.2012 NONCHE’ DI SQUALIFICA PER 1 GARA IL CALCIATORE MULATTIERI PIERLUIGI PER UNA GARA EFFETTIVA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 185 DEL 28.3.2012 (Gara: SANTOPADRE – CITTA’ DI CIAMPINO del 23.3.2012 – Coppa Lazio I Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che il calciatore MULATTIERI PEIRLUIGI avrebbe partecipato alla gara in oggetto in posizione del tutto regolare, in quanto tesserato con la Società SANTOPADRE sin dal 17.12.2011, come risulta dagli atti dell’Ufficio Tesseramento e che, pertanto, nessun rilievo avrebbe l’eventuale irregolarità del procedimento formativo del titolo, demandato appunto a detto Ufficio. In ogni caso, giammai potrebbero applicarsi al caso di specie le sanzioni previste dall’art. 17 comma 5 del C.G.S., per la mancanza di una responsabilità riconducile alla stessa società. La reclamante ha quindi chiesto la revoca dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, e la conferma del risultato di 1 – 0 acquisito sul campo a suo favore. Ritiene questa Commissione che risulti documentalmente comprovata la violazione, da parte del MULATTIERI, dell’art. 21 comma 4 delle NOIF, il quale stabilisce che i dirigenti delle Società non possono essere tesserati quali calciatori in altra Società. Violazione questa che determina, a giudizio di questa Commissione, la posizione irregolare del giocatore nella gara di cui trattasi e la conseguente applicazione dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., in quanto è da ritenersi che il calciatore MULATTIERI PIERLUIGI abbia partecipato alla gara non avendone titolo. A tal proposito, occorre infatti far presente che, allorquando il MULATTIERI ha richiesto di essere tesserato come calciatore con la Società SANTOPADRE, era ben consapevole di essere ancora tesserato come dirigente per la Società PRO CALCIO SAN GIORGIO; circostanza questa che risulta comprovata dal fatto che, 3 giorni dopo essere stato tesserato per la Società SANTOPADRE, e cioè in data 20.12.2011, egli presentava le dimissioni dall’incarico ricoperto presso la Società PRO CALCIO SAN GIORGIO. Va quindi ribadito che la Società SANTOPADRE deve ritenersi in ogni caso responsabile per aver recepito le dichiarazioni del MULATTIERI senza effettuare alcun riscontro sulla posizione dell’interessato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata.
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