COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. JUNIOR LAZIO CALCETTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBLBICATE SUL C.U. 79 C5 DEL 7.3.2012 IN MERITO ALLA GARA OLIMPUS – JUNIOR LAZIO CALCETTO DEL 18.2.2012 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 C1

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. JUNIOR LAZIO CALCETTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBLBICATE SUL C.U. 79 C5 DEL 7.3.2012 IN MERITO ALLA GARA OLIMPUS - JUNIOR LAZIO CALCETTO DEL 18.2.2012 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 C1 Il Giudice Sportivo con la decisione in epigrafe, accogliendo il reclamo proposto dalla società Olimpus, infliggeva alla società Junior Lazio Calcetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. La decisione veniva assunta sulla scorta della considerazione che all’inizio della gara in questione due dei quattro calciatori nati dal 1 gennaio 1990 in poi, per il quale vi era l’obbligo di inserimento nella lista di gara, non erano presenti ed erano subentrati solo al 6’ minuto del primo tempo. Avverso la decisione propone formale gravame la società Junior Lazio Calcetto che lamenta innanzitutto la violazione dell’articolo 33 e 38 del CGS. Sostiene la reclamante che la società Olimpus, pur avendo apparentemente inviato la raccomandata contenente i motivi del reclamo alla controparte Junior Lazio Calcetto, aveva errato nella indicazione dell’indirizzo sociale che invece del corretto: ASD Junior Lazio Calcetto c/o Flavio Bomarsi Via Roccamena 13 Roma, era stato riportato sul plico postale come ASD Junior Lazio Calcetto Via Rocca Nera 13 Roma. Il risultato dell’errore era stato quello che la società Junior Lazio Calcetto non aveva avuto cognizione del reclamo e si era vista attribuire la perdita della gara senza aver potuto inviare le proprie deduzioni a difesa e comunque il procedimento si era svolto in violazione della norma che impone l’invio contestuale dei motivi del reclamo alla controparte, a pena di inammissibilità. Nel merito, poi, lamentava l’ingiustizia della decisione nella parte in cui aveva ritenuto determinante la circostanza che i calciatori non fossero stati fisicamente presenti per solo un decimo della gara e, comunque, avesse ritenuto di infliggere la sanzione più grave e non una più graduata in rapporto all’intensità della colpa. Faceva inoltre rilevare che, pur potendo usufruire del tempo di attesa di 20 minuti, che avrebbe consentito ai calciatori ritardatari di giungere, cosa avvenuta dopo solo sei minuti dall’inizio della gara, vi aveva rinunciato nella convinzione che il fatto non sarebbe stato sanzionato, come assicurato anche dai direttori di gara. Insisteva quindi per il ripristino del risultato acquisito sul campo per l’inammissibilità del reclamo in primo grado e solo in via subordinata per l’applicazione di una sanzione più lieve. Il reclamo va logicamente esaminato iniziando con la questione preliminare relativa all’inammissibilità del gravame di primo grado. Va ribadito che è onere della società reclamante, quando vi sia in contestazione il risultato della gara, inoltrare contestualmente il reclamo alla controparte con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 33 e 38 del codice di giustizia sportiva. Sempre l’articolo 38 del CGS stabilisce che gli atti inviati ad una società nell’ambito del procedimento disciplinare debbono essere indirizzati presso la sede della stessa. Dall’elenco delle società partecipanti al campionato di serie C1 di calcio a 5 della stagione 2011- 2012 risulta che la società abbia comunicato come indirizzo per la corrispondenza la sede di Via Roccamena 13 in Roma presso Flavio Bomarsi. La Commissione ha richiesto alla società Olimpus copia della ricevuta di ritorno o del plico postale restituito al mittente relativo alla raccomandata 14507105869-8 inviata il 23-2-2012 e la società ha fatto pervenire copia del plico postale ritornato al mittente. Il plico risulta inviato alla ASD Junior Lazio Via Rocca Nera, 13 00132 Roma, e risulta apposta sullo stesso la dicitura “SVIATA” con la cancellatura del codice di avviamento postale e la sigla N.G.; risulta altresì apposta la scritta vergata a mano “Sconosciuto a Roccamena e Roccalumena 3^ zona”. Dai documenti in atti e da quelli acquisiti si ricava senza tema di errore che la società Junior Lazio Calcetto non ha effettivamente ricevuto la raccomandata contenente i motivi del reclamo dalla società Olimpus e che il plico postale è stato erroneamente indirizzato dalla stessa ad un inesistente Via Rocca Nera in Roma e, malgrado tutte le ulteriori ricerche effettuate dalla società di recapito della corrispondenza, non è stato possibile recapitare il plico. Ciò è dovuto esclusivamente all’errore del mittente che, non solo ha sbagliato completamente l’indirizzo, ma ha anche omesso di indicare la persona a cui andava recapitata la corrispondenza, indicazione necessaria nella città di Roma, soprattutto in zone densamente abitate ed in condomini particolarmente estesi. La società Olimpus non ha quindi rispettato la disposizione che le imponeva di inviare copia del reclamo alla controparte, in quanto l’invio è stato solo apparente poiché l’indirizzo del destinatario era completamente errato e non avrebbe quindi mai consentito il recapito. Solo per precisione e per evitare equivoci si aggiunga che la società reclamante ha solo l’onere di indirizzare il reclamo alla controparte (e nel farlo deve osservare le norme di attenzione che impongono la corretta indicazione del destinatario del plico) ma non ha alcuna responsabilità né può subire conseguenze dal mancato recapito dovuto a disguidi postali od altro. Nel caso di specie, invece, come si ribadisce, l’invio non può essere considerato validamente eseguito in quanto totalmente inidoneo a giungere al destinatario anche con le più accurate ricerche che, in questa occasione, pur vi sono state. Il reclamo della Junior Lazio Calcetto è quindi fondato poiché il reclamo di primo grado dell’Olimpus, da cui è scaturita la decisione impugnata, era inammissibile per mancata osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 33 numero 5 del CGS. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA in accoglimento del reclamo di dichiarare il reclamo della società Olimpus inviato al Giudice Sportivo il 23-2-2012 inammissibile per mancata osservanza del disposto dell’articolo 33 numero 5 del CGS; di conseguenza, in totale riforma della decisione impugnata, di ripristinare il risultato acquisito sul campo Olimpus - Junior Lazo Calcetto: 3 - 3 di restituire la tassa reclamo alla società Junior Lazio Calcetto e di incamerare la tassa versata per il reclamo di primo grado dalla società Olimpus.
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