COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO CALASAO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013 A CARICO DELL’ALLENATORE CARDINALI GILBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 15/3/12. ( Gara: ATLETICO CALASAO – FUTBOL MONTESACRO del 10/3/12 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO CALASAO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013 A CARICO DELL'ALLENATORE CARDINALI GILBERTO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 15/3/12.
( Gara: ATLETICO CALASAO – FUTBOL MONTESACRO del 10/3/12 - Campionato III
Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali; osserva:
La reclamante, che sebbene regolarmente convocata non è comparsa dinanzi a questa
Commissione, ha lamentato la eccessività della sanzione, rispetto alle responsabilità
dell'allenatore Cardinali, il quale avrebbe soltanto contestato l'Arbitro, rivolgendogli espressioni
offensive, ma senza porre in essere alcun atteggiamento di natura violenta nei suoi confronti.
Nel rapporto di gara, l'Arbitro ha dichiarato che, al termine del primo tempo, mentre si dirigeva
verso gli spogliatoi, l'allenatore Cardinale Gilberto, già allontanato in precedenza dal terreno di
gioco per averlo ingiuriato, si era avvicinato minacciosamente, tentando di aggredirlo e sebbene
fosse stato trattenuto a viva forza, dai presenti, era riuscito a sferrare un calcio, che lo aveva
colpito alla mano sinistra “senza arrecargli particolari problemi”.
Sulla base del suddetto referto, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di
fede, risulta quindi comprovata la sussistenza del comportamento gravemente minaccioso ed
aggressivo posto in essere dal tesserato nei confronti dell'Arbitro; comportamento, che soltanto
grazie al tempestivo intervento dei presenti, si è poi concretizzato in un calcio, che ha attinto la
mano dell'Arbitro, senza causare dolore, né conseguenze.
Ribadita la gravità e l'intollerabilità di tale gesto, questa Commissione ritiene tuttavia che la
sanzione debba essere parzialmente rivisitata, anche per graduare la stessa rispetto a quei
comportamenti simili, che abbiano invece cagionato conseguenze fisiche.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico dell'allenatore CARDINALI
GILBERTO dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2013.
La tassa di reclamo va restituita.
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