COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.7.2012 A CARICO DEL MASSAGGIATORE CALISSE GAETANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 177 DEL 22.3.2012 (Gara: VIRTUS 4 STRADE – SALTO CICOLANO del 18.3.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALTO CICOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.7.2012 A CARICO DEL MASSAGGIATORE CALISSE GAETANO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 177
DEL 22.3.2012
(Gara: VIRTUS 4 STRADE – SALTO CICOLANO del 18.3.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società SALTO CICOLANO puntualizza che il calcio al
pallone non veniva dato per colpire volontariamente l’arbitro, ma veniva lanciato per esultare per
la sconfitta della squadra del GINESTRA, diretta concorrente per il secondo posto in campionato.
Tra l’altro l’entità del tiro era quasi rasoterra e indirizzato verso la porta avversaria che raccoglieva
tutti i palloni usati per la gara e priva di giocatori in campo.
Dal referto arbitrale si legge che il pallone veniva calciato da parte del CALISSE verso l’arbitro
senza colpirlo. Questa Commissione, valutando l’andamento della gara che si era conclusa con la
vittoria della reclamante, in effetti nutre qualche perplessità sul fatto che il gesto del CALISSE sia
stato di natura volontaria, ma che lo si può anche configurare come una reazione istintiva ad una
notizia come quella riportata dalla reclamante.
Detto ciò questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta al CALISSE possa essere lievemente
mitigata, tenuto conto del reale accadimento dei fatti.
Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo in argomento e per l’effetto riduce l’inibizione del
massaggiatore CALISSE GAETANO al 30.4.2012.
La tassa reclamo va restituita.
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