COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GINNETTI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8.3.2012 (Gara: BRAVETTA – SANTAMARINELLESE del 4.3.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GINNETTI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DELL’8.3.2012 (Gara: BRAVETTA – SANTAMARINELLESE del 4.3.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva quanto segue: al 42mo del II tempo, il numero 7 della Società SANTAMARINELLESE, GINNETTI ALESSANDRO, veniva espulso per proteste nei confronti del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso giocatore lo colpiva con una testata sulla fronte, provocandogli un momentaneo e discreto dolore, ma senza conseguenze. La Società ricorrente, dando una versione attenuata dei fatti, metteva in evidenza, nella sua memoria, oltre l’ingiustizia della decisione impugnata, anche le contraddizioni del referto arbitrale circa la valutazione dell’episodio messo in essere dal suo calciatore, pur meritevole del provvedimento di espulsione. Inoltre, la reclamante evidenziava nello specifico dell’azione del proprio tesserato, che non vi era stato alcun contatto tra quest’ultimo e l’arbitro, che di fatto non era costretto a ricorrere ad alcuna cura medica. Su tali motivazioni chiedeva la riduzione della squalifica inflitta. Considerato che l’arbitro, in sede di audizione diretta, confermava il suo referto – che come noto costituisce fonte privilegiata di prova (art. 35 C.G.S.) – precisando che il calciatore GINNETTI protestava ripetutamente con espressioni offensive e che con un gesto di stizza al suo cospetto, lo colpiva con una testata sulla fronte. Atteso, che la condotta del giocatore è degna di esemplare sanzione, perché offensiva, violenta e minacciosa, nei confronti della persona del direttore di gara, contestualmente si deve pure rilevare, che tale azione non ha cagionato all’arbitro conseguenze fisiche, se non un momentaneo e leggero dolore (come personalmente affermato dall’arbitro), tanto da indurlo a proseguire l’incontro senza aver avuto bisogno di alcun intervento sanitario. Per quanto sopra, si può serenamente addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta in termini di cui al dispositivo, onde renderla meglio commisurata all’effettiva entità dei fatti addebitati. Per quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, pertanto, di ridurre al 30.9.2013 la squalifica del calciatore GINNETTI ALESSANDRO. La tassa reclamo va restituita.
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