COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FUTURA – VIRTUS GAVIGNANO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
FUTURA - VIRTUS GAVIGNANO
Il Giudice Sportivo
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva quanto segue: - al 47mo del II tempo, l'arbitro espelleva dal terreno di gioco il calciatore DI TOMMASO CRISTIANO (FUTURA) per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressione offensiva. Allo stesso minuto entrava in campo il calciatore FALCONE ETTORE (FUTURA) che avvicinava l'arbitro e nel rivolgergli espressioni offensive e minacciose, lo aggrediva colpendolo con un violento pugno al volto (tra la mascella e l'orecchio sinistro) facendolo cadere a terra e procurandogli stordimento per alcuni minuti, dolore al capo e senso di vomito.
A tale episodio si riscontrava il plauso dei calciatori AQUINO DANILO e DI TOMMASO CRISTIANO (FUTURA) dando al proprio compagno plauso per il gesto violento compiuto contro il direttore di gara.
Interveniva una pattuglia della Polizia di Stato ed un'auto medica che accertavano le condizioni dell'arbitro, il quale, successivamente,si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frascati, dove gli veniva diagnosticato trauma contusivo del volto guaribile in 3 gg s.c.
- A seguito di tale aggressione, l'arbitro sospendeva definitivamente gara al 47mo del II tempo sul seguente risultato:
FUTURA - VIRTUS GAVIGNANO 1 - 1
- Considerato quanto sopra descritto, l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla Società FUTURA e, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere alla Società FUTURA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di EURO150.
- di squalificare i seguenti calciatori:
FUTURA
FALCONE ETTORE (FUTURA) fino al 31.12.2016.
DI TOMMASO CRISTIANO (FUTURA) per 4 gare effettive.
AQUINO DANILO (FUTURA) per 2 gare effettive.
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