COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PANTANELLO ANAGNI – VIVISORA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 194/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PANTANELLO ANAGNI - VIVISORA Esaminati gli atti Ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva che - al 30º del II tempo, a seguito la realizzazione di una rete da parte della Società VIVISORA alcuni calciatori della Società PANTANELLO ANAGNI protestavano nei confronti dell'arbitro. Il calciatore nº 3 CIANCHELLI Paolo lo afferrava per un braccio e veniva espulso. Nella circostanza, il calciatore nº 9 ROCCHI Mirko proferiva all'arbitro espressione offensiva e il calciatore nº 10 FABBRI Giandomenico lo strattonava per la maglia e lo spingeva con forza facendolo barcollare. - Successivamente al provvedimento di espulsione, lo afferrava per un braccio stringendolo con forza. A seguito di tali aggressioni, l'arbitro non si trovava giustamente, nelle condizioni psicologiche di continuare la gara e la sospendeva definitivamente al 30º del II tempo sul seguente punteggio: PANTANELLO ANAGNI - VIVISORA 1 - 1. Nell'abbandonare il terreno di gioco l'arbitro veniva accerchiato nuovamente dal calciatori della Società PANTANELLO ANAGNI e nella ressa uno di questi, non identificato, vigliaccamente, colpiva il direttore di gara con un calcio ad un polpaccio provocandogli un fortissimo dolore che lo faceva quasi cadere per terra, mentre i calciatori CAMUSI Mauro e BOTTINI Matteo protestavano nei suoi confronti con arroganza e aggressività. L'arbitro veniva soccorso e tutelato dai tesserati della Società VIVISORA. A fine gara, l'arbitro era costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale di Anagni che gli riscontrava trauma contusivo gamba destra guaribile in 4 gg. s.c. Sostenitori della Società PANTANELLO ANAGNI rivolgevano all'arbitro espressioni offensive e propri dirigenti non hanno manifestato solidarietà all'arbitro non offrendo la dovuta assistenza ai sensi dell'art. 1 comma 1 del CGS Dall'esposizione dei fatti, così come sopra riportati la responsabilità della sospensione definitiva della gara deve essere attribuita alla Società PANTANELLO ANAGNI e per l'effetto ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b) del CGS DELIBERA - di infliggere alla Società PANTANELLO ANAGNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 400 - di inibire il dirigente ASCENZI Vincenzo (PANTANELLO ANAGNI) fino al 27/4/2012 - di squalificare i sottoelencati calciatori della Società PANTANELLO ANAGNI: FABBRI GIANDOMENICO fino al 30/6/2012 CIANCHELLI PAOLO per tre gare effettive ROCCHI MIRKO per due gare effettive CAMUSI MAURO per una gara effettiva BOTTINI MATTEO per una gara effettiva CAMUSI MAURO fino al 30.03.2015 - calciatore facente funzione di Capitano della squadra perché un proprio compagno di squadra non identificato colpiva con un calcio ad un polpaccio l'arbitro procurandogli un fortissimo dolore che lo faceva quasi cadere a terra. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del CGS che recita testualmente "Il calciatore che funge da Capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in danno degli Ufficiali di Gara da un calciatore della propria squadra non identificato. ‐ La sanzione cessa di avere esecuzione nel momento in cui è COMUNQUE INDIVIDUATO L'AUTORE DELL'ATTO".
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it