COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TRAVAGLIATO – SANT ANGELO 1907 S.R.L.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
TRAVAGLIATO - SANT ANGELO 1907 S.R.L.
Dagli atti ufficiali di gara, dal supplemento al rapporto (ed inoltre sentito telefonicamente), risulta che al 30º del 1º tempo il direttore di gara (come peraltro segnalato anche dall'assistente ufficiale) un sasso di grosse dimensioni dopo aver colpito la struttura della panchina ed aver sfiorato, senza colpire, il tecnico della società ospitata, giungeva sul terreno di giuoco.
La pietra, era stata lanciata da un sostenitore locale il quale si trovava tra un gruppo di una cinquantina di sostenitori locali che, da un'altura che (pur non facendo materialmente parte dell'impianto di gioco) aveva luce sul medesimo ed era sita in zona retrostante la recinzione del terreno di giuoco, in prossimità delle panchine da cui distava circa venti/venticinque metri.
L'intervento dei calciatori e dei dirigenti della locale società riportava la normalità tra il gruppo di sostenitori locali, tanto che il direttore di gara dopo alcuni minuti riprendeva il giuoco.
Al 42º del 1º tempo però il direttore di gara vedeva un sasso di medie dimensioni cadere sul terreno di giuoco dopo aver sfiorato il capo del tecnico della società ospitata: anche tale pietra proveniva, come la precedente, da persona appartenente al già su citato gruppo di sostenitori locali posizionati sull'altura sopra individuata.
Il direttore di gara valutata la situazione riteneva rischioso e pericoloso per la incolumità dei partecipanti al giuoco riprendere la gara a motivo del possibile il ripetersi del lancio di pietre da parte dei locali sostenitori.
Per tal motivo sospendeva la gara in via definitiva.
Dato atto che la regola cinque del giuoco del calcio attribuisce poteri all'arbitro in ordine alla direzione di gara infatti l'arbitro"Â….la interrompe definitivamente a seguito di interferenze esterne, di qualunque genere…".
Peraltro le decisioni Ufficiali della FIGC in ordine alla regola citata testualmente dispongono nel senso che:" 1) Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle "Regole del Gioco" , dalle "Decisioni Ufficiali della FIGC" e dalle "Disposizioni Federali".
2) L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori…..".
PQM
DELIBERA
- Di comminare alla società Aurora Travagliato, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di € 800,00 con diffida in quanto oggettivamente responsabile del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto a causa del comportamento dei propri sostenitori. (Art. 17 del C.G.S.)
- Di dare atto che gli ulteriori provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.