COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD RIVOLTANA Camp. Promozione Gir. D Gara del 11-03-2012 tra ASD Rivoltana / Pontirolese C.U. n. 44 del CRL datato 16-03-2012.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo ASD RIVOLTANA Camp. Promozione Gir. D
Gara del 11-03-2012 tra ASD Rivoltana / Pontirolese
C.U. n. 44 del CRL datato 16-03-2012.
La società ASD RIVOLTANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SALA Matteo per cinque gare lamentando che il calciatore non ha colpito con violenza un avversario a gioco fermo con una ginocchiata sulla nuca volontariamente, bensì lo ha colpito lievemente ed accidentalmente.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva : l'arbitro ha precisato a questa Commissione che il SALA ha colpito un calciatore avversario sulla nuca lievemente, senza la volontà di arrecargli danno.
A fronte di ciò merita di essere lievemente ridotta la squalifica comminata al calciatore.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore SALA Matteo a quattro gare, si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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