COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. COB 91 Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 15-03-2012 tra ASD Abbiategrasso / A.S. Cob 91 C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 05/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. COB 91 Camp. 1° Categoria Gir. M Gara del 15-03-2012 tra ASD Abbiategrasso / A.S. Cob 91 C.U. n. 45 del CRL datato 22-03-2012 La società A.S. COB 91 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di € 500,00, lamentando come la stessa sia eccessiva in ragione dei reali fatti verificatisi durante lo svolgimento della gara. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente come i sostenitori della società A.S. COB 91 abbiano introdotto all’interno dell’impianto sportivo materiale pirotecnico, accendendo fumogeni in occasione del festeggiamento di un goal. Circostanza non smentita neanche dal reclamante. Tale comportamento, alla luce di quanto espressamente previsto e sancito dal C.G.S. fa ritenere congrua la sanzione dell’ammenda di € 500,00 comminata dal G.S che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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