COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SALINI MARCO IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA CALCIO DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE SALINI MARCO IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA CALCIO DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SALINI MARCO, asseritamente tesserato per l’A.S.D. San Biagio, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per aver partecipato attivamente ad una rissa accesasi in campo tra i partecipanti alla gara ed i componenti delle panchine.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Salini Marco, negando ogni specifico addebito, ancorchè quale vice capitano, e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere visto il Salini partecipare, con colpi e spinte agli avversari, al parapiglia che si era, nell’occasione, creato.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Salini Marco debba essere ricondotta nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto in proprio dal calciatore Salini Marco e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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