COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE CERNETTI GIACOMO SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/PALMENSE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 127 del 7.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 INFLITTA AL CALCIATORE CERNETTI GIACOMO SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/PALMENSE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 127 del 7.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore CERNETTI GIACOMO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, dopo l’espulsione, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio chiedendo, rilevatane comunque l’eccessività, la riduzione della sanzione impugnata.
Deduceva altresì la reclamante che il nervosismo dei propri calciatori ed, in particolare, del Cernetti, sarebbe stato comprensibilmente provocato da alcune decisioni tecniche dell’arbitro palesemente ingiuste e comunque non condivise.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Cernetti per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento lo stesso cominciò ad insultarla pesantemente; pur trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra, tentò di colpirla con le mani protese ed agitate verso di lei. Una volta fuori dal recinto di gioco, ove era stato accompagnato non senza difficoltà, lo stesso continuò ad insultarla e minacciarla. A fine gara, nei pressi dello spogliatoio riservato all’ufficiale di gara, il Cernetti protestò ancora nei confronti dell’arbitro, tentando altresì di colpirla con un calcio non andato a segno solo per la prontezza della stessa e colpendo poi la porta chiusa.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.
Dall’espletata istruttoria risulta che il calciatore Cernetti ha tenuto un comportamento caratterizzato non solo da ripetuti insulti ma anche da minacce. E’ inoltre imputabile di condotta violenta avendo egli tentato reiteratamente di colpire l’arbitro, non essendovi riuscito solo perché in parte trattenuto da terzi ed in parte per la prontezza della stessa ufficiale di gara ed evidenziando, in tal modo, il suo chiaro intento aggressivo.
In siffatta situazione, dovendo disattendere le argomentazioni della reclamante in ordine ai motivi del nervosismo del proprio tesserato, del tutto inconferenti, corretta appare la sanzione applicata dal primo giudice, la cui entità pertanto deve essere confermata.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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