COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONTE S. PIETRANGELI ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLORANI ALAN SEGUITO GARA NUOVA DOMENSIONE/MONTE S. PIETRANGELI DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONTE S. PIETRANGELI ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLORANI ALAN SEGUITO GARA NUOVA DOMENSIONE/MONTE S. PIETRANGELI DEL 17.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore VALLORANI ALAN, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Monte S. Pietrangeli ASD chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, pur avendo reagito ad un atto violento subito da un avversario, si chiariva poi con questi senza alcun litigio o colluttazione, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Vallorani. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Vallorani per avere reagito, colpendolo con un calcio alla schiena, all’avversario che gli aveva dato una gomitata al petto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Vallorani responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, diminuita per la ritenuta sussistente attenuante della provocazione; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Monte S. Pietrangeli ASD e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Vallorani Alan a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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