COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. A.V.I.S. RIPATRANSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LORESE/A.V.I.S. RIPATRANSONE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 64 del 14.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. A.V.I.S. RIPATRANSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LORESE/A.V.I.S. RIPATRANSONE DEL 3.3.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 64 del 14.3.2012) L’A.S.D. Lorese proponeva reclamo al competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 4, deducendo che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Nespeca Gianluca in posizione irregolare per squalifica non scontata, derivante automaticamente dall’essere stato espulso nella precedente gara dello stesso Campionato. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuta la fondatezza dell’assunto della reclamante, ne accoglieva il reclamo applicando all’A.P.D. Avis Ripatransone la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 3 a 0, al calciatore Nespeca Gianluca la squalifica per un’ulteriore giornata di gara ed al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, Polidori Paolo, l’inibizione fino al 14 aprile 2012. L’A.P.D. Avis Ripatransone ha ritualmente appellato tale decisione deducendo la propria buona fede nello schierare il giocatore in questione nella convinzione che non fosse squalificato e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della delibera impugnata ed, in particolare, delle sanzioni ivi applicate. Asseriva la reclamante che nella gara precedente, Avis Ripatransone/Pedaso del 1 marzo 2012, il calciatore Nespeca Gianluca fu espulso per doppia ammonizione, ma erroneamente poiché, in realtà, ammonito una sola volta; detto errore, evidenziato all’arbitro già nell’immediatezza ed alla fine dell’incontro, avvenuta subito dopo, fu in pratica riconosciuto dallo stesso ufficiale di gara poiché indicò nella lista restituita alla società la sola ammonizione a carico del Nespeca medesimo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria della Delegazione Provinciale di Fermo dai quali è emerso che il calciatore Nespeca Gianluca ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica non scontata, poiché automaticamente squalificato ai sensi dell’art. 45, 2° comma, del Cgs, essendo stato espulso al 42° minuto del secondo tempo, per doppia ammonizione, nella precedente gara, Avis Ripatransone/Pedaso del 1 marzo 2012, dello stesso Campionato; • disattese le argomentazioni della reclamante in ordine all’asserito errore in cui sarebbe incorso l’arbitro della precedente gara, poiché destituite di riscontri probatori, non potendo essere desunti infatti dalle indicazioni contenute nella copia della lista di gara restituita alla società al termine dell’incontro che, come noto, non costituisce documento ufficiale al pari di quella allegata al referto arbitrale e rimessa al Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.P.D. A.V.I.S. Ripatransone e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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