COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 220,00 SEGUITO GARA LEONESSA MONTORO/VICTORIA STRADA DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 131 del 13.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 220,00 SEGUITO GARA LEONESSA MONTORO/VICTORIA STRADA DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 131 del 13.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla Polisportiva Leonessa Montoro la sanzione dell’ammenda di € 220,00 per il comportamento offensivo dei propri sostenitori, durante ed al termine dell'incontro nei confronti dell’arbitro e per aver permesso ad estranei di entrare e sostare nello spazio antistante gli spogliatoi. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Leonessa Montoro, negando ogni addebito e pertanto chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che in più episodi, alcuni sostenitori locali, in numero invero esiguo, lo insultarono e che, a fine gara, una decina di estranei entrarono nello spazio antistante gli spogliatoi, senza fare o dire alcunché. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai dirigenti e sostenitori dell’odierna reclamante risultano parzialmente attenuati nella loro obiettiva gravità. L’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri dirigenti e sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della Società. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Leonessa Montoro e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 150,00. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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