COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN BIAGIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 29/03/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN BIAGIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAN BIAGIO/CLUENTINA DEL 10.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 132 del 14.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. SAN BIAGIO la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per essere la propria tifoseria venuta a vie di fatto con gli opposti tifosi contravvenendo alle vigenti norme sull’antiviolenza e per avere alcuni esagitati tentato di scavalcare la rete di recinzione”. Lo stesso Giudicante applicava al dirigente PESARESI TITO, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, la sanzione dell’inibizione fino all’11 aprile 2012. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. San Biagio, in particolare, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento delle sanzioni impugnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di non avere visto alcun contatto tra le due tifoserie. Ha riferito che molti sostenitori, di entrambe le squadre, si accalcarono alla rete di recinzione, insultando lui ed i giocatori della squadra avversaria. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • rilevata l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione dell’inibizione applicata al dirigente Pesaresi Tito fino all’11 aprile 2012, inferiore ad un mese e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che in base alle dichiarazioni dell’arbitro i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano decisamente attenuati nella loro obiettiva gravità, derivandone quindi una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. San Biagio in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame presentato dall’A.S.D. San Biagio avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Pesaresi Tito ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Cgs, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. San Biagio avverso la sanzione dell’ammenda e, per l’effetto, la riduce ad € 150,00, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it