COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. OSTRENSE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELVECCHIO MONTEPORZIO/OSTRENSE C5 DEL 16.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. OSTRENSE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELVECCHIO MONTEPORZIO/OSTRENSE C5 DEL 16.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 135 del 21.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 500,00 all’A.S. Ostrense; - inibizione fino al 18 aprile 2012 al dirigente Schiaroli Davide; - squalifica per tre gare effettive al calciatore Ugolini Daniele. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto tempestivo reclamo l’A.S. Ostrense chiedendo l’annullamento dell’ammenda e la riduzione delle altre sanzioni impugnate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • rilevato che deve dichiararsi la cessata la materia del contendere in ordine all’ammenda applicata alla società poiché con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. nr. 140 in data 28 marzo 2012 del Comitato Regionale Marche il Giudice Sportivo ne ha revocato la sanzione; • rilevata l’inammissibilità del gravame nella parte inerente l’inibizione inflitta al dirigente Schiaroli Davide fino al 18 aprile 2012, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • considerato che la sanzione inflitta all’Ugolini è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento a due distinti comportamenti del calciatore: 1) per avere calciato violentemente il pallone verso la tribuna, sfiorando una donna ivi presente; 2) per essersi rivolto all’arbitro con frasi offensive ed irriguardose; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Ugolini, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S. Ostrense in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’ammenda applicata alla società, disponendo restituirsi la relativa tassa reclamo; - dichiara l’inammissibilità del gravame nella parte inerente l’inibizione del dirigente Schiaroli Davide in quanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Ugolini Daniele, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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