COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CECILIA/SAMMARTINESE DEL 14.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 133 del 16.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CECILIA/SAMMARTINESE DEL 14.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 133 del 16.3.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 133, infliggeva alla S.S. Sammartinese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, a seguito dell’aggressione subita dall’arbitro ad opera di un proprio calciatore.
Lo stesso Giudicante applicava al calciatore SERAFINI DAVIDE, ritenuto responsabile di quanto sopra, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2014.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la S.S. Sammartinese assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo, anche avanti questa Commissione, la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.
A dire della reclamante il provvedimento di sospensione definitiva dell’incontro adottato dall’arbitro al quarantottesimo minuto del secondo tempo, sarebbe da ritenersi ingiustificato, non sussistendone nella fattispecie i presupposti. Il proprio calciatore infatti, nell’occasione, si avvicinò alla panchina avversaria per recuperare un pallone, dando una spinta all’allenatore della squadra avversaria che voleva impedirglielo, senza peraltro procurargli alcuna conseguenza. Espulso per questo, si avvicinò all’arbitro per stringergli la mano ed al di lui rifiuto, alzò istintivamente un braccio sfiorandogli il volto, ma senza causargli alcun danno fisico ed abbandonando immediatamente il campo. Solo dopo alcuni secondi l’arbitro decise di sospendere definitivamente l’incontro.
Secondo la reclamante, quindi, il comportamento del calciatore, certamente da censurare, non sarebbe stato di tale gravità da determinare il grave provvedimento dell’arbitro e la pesante sanzione del Giudice Sportivo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere sospeso definitivamente l’incontro al quarantottesimo minuto del secondo tempo, a seguito dell’aggressione fisica posta in essere nei suoi confronti dal calciatore dell’odierna reclamante Serafini Davide e tale da non consentirgli di proseguirne la direzione in piena indipendenza di giudizio. Al riguardo ed in merito all’ulteriore comportamento del ridetto calciatore, lo stesso direttore di gara ha precisato che il Serafini, nell’occasione, dalla panchina ove si trovava corse verso quella avversaria, avventandosi contro l’allenatore del S. Cecilia cercando di colpirlo a gamba tesa e con il gomito con gesto acrobatico: l’allenatore riuscì a ridurre l’entità del colpo girandosi. Espulso per questo, il Serafini gli si avvicinò per dargli la mano, ma al suo rifiuto gli diede uno schiaffo verso il volto, attingendolo alla guancia sinistra, ma con colpo lieve per il suo indietreggiamento.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• ritenuta provata, alla luce dell’esame degli atti ufficiali e dell’espletata istruttoria, l’aggressione fisica all’arbitro posta in essere dal calciatore dell’odierna reclamante, il quale, espulso dall’arbitro per il grave gesto compiuto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, lo colpì con uno schiaffo al volto, lieve solo per il suo pronto indietreggiamento;
• ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al quarantottesimo minuto del secondo tempo appare pienamente giustificata da quanto avvenuto sul campo ed in particolare dalla situazione creatasi a seguito del sopra descritto comportamento del calciatore della Sammartinese;
• rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione;
• ritenuto che il comportamento ascritto al ridetto tesserato della squadra ospite nei confronti dell’arbitro, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’ufficiale di gara, gli hanno impedito di proseguire a dirigere l’incontro in piena indipendenza di giudizio e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità dello stesso;
• ritenuto il complessivo comportamento del calciatore Serafini Davide, come puntualmente descritto dal direttore di gara, grave e deplorevole, la cui non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio, tuttavia sanzionato in misura ritenuta eccessiva, alla luce dei parametri costantemente seguiti da questo Collegio, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Serafini per come accertata.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla S.S. Sammartinese in due distinti appelli e, rispettivamente:
- respinge il gravame avverso la sanzione sportiva della perdita della gara, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore Serafini Davide, per l’effetto, riducendogli la squalifica al 30 settembre 2013, disponendo restituirsi la relativa tassa.
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