COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 29 Marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.2.1. RICORSO CAPOIACCIO – AVVERSO ESITO GARA (GARA CERCEMAGGIORE – CAPOIACCIO GARA DI RECUPERO DELLA 14^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “B”)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 29 Marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.2.1. RICORSO CAPOIACCIO - AVVERSO ESITO GARA (GARA CERCEMAGGIORE – CAPOIACCIO GARA DI RECUPERO DELLA 14^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “B”) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 84 del 22 marzo u.s.; acquisito agli atti il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe trasmesso dalla società Capoiaccio; rilevato preliminarmente che la medesima società non ha allegato l’attestazione dell’invio alla controparte dei motivi del reclamo, così come espressamente previsto dall’art. 46, co. 1 CGS tutto ciò premesso D E C I D E di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Capoiaccio. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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