COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 89 del 05 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 8.2.1. A.S.D. SAN FELICE CALCIO E DI GIROLAMO RICCARDO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SAN FELICE CALCIO – PORTOCANNONE DEL 4.03.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 4^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 89 del 05 Aprile 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
8.2.1. A.S.D. SAN FELICE CALCIO E DI GIROLAMO RICCARDO – SQUALIFICA
CALCIATORE
(GARA SAN FELICE CALCIO – PORTOCANNONE DEL 4.03.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 4^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, ascoltata la società che ha chiesto espressamente l'audizione e visto il referto
arbitrale, osserva quanto segue.
Il ricorso risulta presentato e sottoscritto dal legale rappresentante della società San Felice Calcio e
dal calciatore Di Girolamo Riccardo avverso la sanzione della squalifica inflitta a quest'ultimo per
sette giornate di gara dal G.S. per i fatti verificatisi durante la gara giocata il 4 marzo 2012.
Va rilevato che non risulta versata la prescritta tassa reclamo, come disposto dall'art. 33, comma 8,
e dall'art. 46, comma 5, del C.G.S., da parte di nessuno dei due ricorrenti. Per la società è possibile
provvedere mediante addebito sul conto della medesima società, come espressamente previsto dal
richiamato comma 8 dell'art. 33, e, quindi, procedere alla trattazione del ricorso; è, invece, da
dichiarare inammissibile il ricorso a firma del calciatore Di Girolamo Riccardo perché non ha versato
la prescritta tassa reclamo.
La ricorrente riconosce solo che si è verificato l'episodio del calcio dato ad un avversario e che tra i
due ci siano state delle spinte, ma esclude nella maniera più assoluta che il Di Girolamo abbia dato
un pugno ad alcuno. Inoltre, rappresenta che l'episodio della introduzione del Di Girolamo nello
spogliatoio dell'arbitro è avvenuto appena dopo la sua espulsione mentre il direttore di gara e le
squadre erano sul rettangolo di gioco e si è verificata per mero errore dovuto al posizionamento
delle porte di entrata nello spogliatoio dell'arbitro ed in quello della squadra locale.
Il semplice diniego dei fatti riportati sul referto di gara non permette a questa C.D. di poter valutare
gli episodi diversamente da come riportati, stante anche la precisione e la completezza delle
annotazione in referto. Proprio tali elementi portano, invece, a poter rilevare che l'episodio
dell'entrata nello spogliatoio del direttore di gara è avvenuto quando nello stesso non vi era nessuno
e, quindi, non ha prodotto alcun effetto e né può essere sanzionato visto che il calciatore è poi
uscito dallo stesso e non ha reiterato il suo comportamento a fine gara. Questo fatto porta a poter
ridurre la squalifica al calciatore Di Girolamo, così come richiesto in via subordinata dalla società
ricorrente.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. San Felice Calcio e per l'effetto
riduce la squalifica del calciatore Di Girolamo Riccardo a cinque giornate di gara. Dichiara
D Addario Francesco (Real Guglionesi) Occhionero Antonio Franc (Real Guglionesi)
inammissibile il ricorso per la parte a firma del calciatore Di Girolamo Riccardo perché non risulta
versata la tassa reclamo.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per il recupero della tassa reclamo a carico del calciatore Di
Girolamo Riccardo.
Nulla per la tassa reclamo non versata dalla società.
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