COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società A.S.D. CASTELNOVESE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 15.3.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAREZZANO – CATELNOVESE disputata in data 11.3.2012, Campionato di Prima Categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società A.S.D. CASTELNOVESE CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 15.3.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAREZZANO – CATELNOVESE disputata in data 11.3.2012, Campionato di Prima Categoria - Girone H Con ricorso inviato in data 22.3.2012, la Società CATELNOVESE CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore MOLFESE Marcoe e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene che l’arbitro avrebbe male interpretato sia le frasi rivolte al suo indirizzo dal giocatore sanzionato, che non avevano alcun significato blasfemo, sia l’atteggiamento tenuto dal medesimo a fine gara che non era un tentativo di aggressione bloccato dai compagni bensì una richiesta di scuse seguita da un gesto di stizza consistito nel prendere a calci la porta del proprio spogliatoio. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire come il MOLFESE, espulso per bestemmia, abbia protestato animatamente ed insultato il direttore di gara. Al termine della partita, inoltre, tentava di andare verso il direttore di gara con atteggiamento arrogante e minaccioso ma veniva trattenuto dai compagni. L’entità della sanzione applicata dal primo Giudice appare congrua alla gravità dei fatti e merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società CATELNOVESE CALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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