COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società ASD RACCO ’86 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 22.03.2012 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara VILLANOVA SOLARO – RACCO ‘86 disputata in data 16.03.2012, Campionato Terza Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società ASD RACCO ’86 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 22.03.2012 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara VILLANOVA SOLARO - RACCO ‘86 disputata in data 16.03.2012, Campionato Terza Categoria – Girone B Con reclamo inviato in data 26.03.2012 la Società ASD RACCO ‘86 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione della squalifica fino al 30.06.2012 nei confronti dell’allenatore PIOLA Renato perché “allontanato dal campo per offese nei confronti dell’arbitro e per aver sputato in direzione dello stesso in segno di disprezzo senza attingerlo”. Di tale sanzione la Società ricorrente chiede la riduzione, contestando in parte il contenuto del referto arbitrale e ritenendola comunque eccessiva rispetto alla condotta tenuta dall’allenatore, che avrebbe offeso l’arbitro dopo essere stato allontanato dal campo e avrebbe sputato ad una distanza tale da escludere l’intenzione di colpirlo, e senza porre in essere alcun atto di aggressione nei suoi confronti. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, deve ritenersi congrua la sanzione della squalifica fino al 30.06.2012 applicata dal Giudice Sportivo nei confronti del PIOLA Renato, in quanto, la condotta da questi tenuta, così come riportata nel referto arbitrale, rappresenta un atto di grave offesa nei confronti dell'arbitro, che ha dovuto disporne l’allontanamento dal campo, soprattutto se si considera che tale comportamento proviene da soggetto che ricopre il ruolo di allenatore e che, pertanto, dovrebbe essere di esempio ai propri giocatori. Per queste ragioni, la Commissione Disciplinare CONFERMA la sanzione della squalifica sino al 30.06.2012 disposta nei confronti dell’allenatore PIOLA Renato e dichiara la Società ASD RACCO ’86 tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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