COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA DEL 11/ 3/2012 CELLINO CALCIO – GIOVENTU CAMPI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo,
GARA DEL 11/ 3/2012 CELLINO CALCIO - GIOVENTU CAMPI
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio via fax seguito da tempestivo reclamo la Soc. GIOVENTU CAMPI adiva questo
Giudice Sportivo a seguito del provvedimento di sospensione della gara in oggetto decretata dall'arbitro;
che la reclamante chiedeva l'applicazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva senza precisare
il provvedimento richiesto;
che dagli atti ufficiali, confermati dai supplementi forniti dall'arbitro in data 20-27 marzo 2012,emerge che la
gara risulta sospesa al 23º minuto del 2° tempo perché la Società GIOVENTU CAMPI rimaneva sul terreno
di gioco con soli 6 calciatori;
che con supplemento reso in data 27.3.12 l'arbitro ha confermato di aver omesso per mera dimenticanza di
indicare tra i calciatori espulsi della Soc. G. Campi anche il Sig. BRILLANTINA GABRIELE, reo di aver preso
parte alla rissa e di aver colpito un avversario con un calcio;
che pertanto il provvedimento di sospensione della gara si appalesa corretto ed esente da censure;
che i fatti dedotti dalla reclamante hanno comportato i relativi provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati
responsabili;
Tanto premesso, visti ed applicati gli artt. 17 CGS e 73 comma 2 delle NOIF
D E L I B E R A
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società GIOVENTU CAMPI addebitando la relativa tassa sul
conto della Società istante;
2) di comminare a carico della Società GIOVENTU CAMPI la sanzione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 3 - 0 in favore della Società CELLINO CALCIO;
3) di squalificare il calciatore BRILLANTINA Gabriele per TRE giornate per i fatti di cui in delibera.