COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA DEL 11/ 3/2012 CELLINO CALCIO – GIOVENTU CAMPI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA DEL 11/ 3/2012 CELLINO CALCIO - GIOVENTU CAMPI Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio via fax seguito da tempestivo reclamo la Soc. GIOVENTU CAMPI adiva questo Giudice Sportivo a seguito del provvedimento di sospensione della gara in oggetto decretata dall'arbitro; che la reclamante chiedeva l'applicazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva senza precisare il provvedimento richiesto; che dagli atti ufficiali, confermati dai supplementi forniti dall'arbitro in data 20-27 marzo 2012,emerge che la gara risulta sospesa al 23º minuto del 2° tempo perché la Società GIOVENTU CAMPI rimaneva sul terreno di gioco con soli 6 calciatori; che con supplemento reso in data 27.3.12 l'arbitro ha confermato di aver omesso per mera dimenticanza di indicare tra i calciatori espulsi della Soc. G. Campi anche il Sig. BRILLANTINA GABRIELE, reo di aver preso parte alla rissa e di aver colpito un avversario con un calcio; che pertanto il provvedimento di sospensione della gara si appalesa corretto ed esente da censure; che i fatti dedotti dalla reclamante hanno comportato i relativi provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati responsabili; Tanto premesso, visti ed applicati gli artt. 17 CGS e 73 comma 2 delle NOIF D E L I B E R A 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società GIOVENTU CAMPI addebitando la relativa tassa sul conto della Società istante; 2) di comminare a carico della Società GIOVENTU CAMPI la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società CELLINO CALCIO; 3) di squalificare il calciatore BRILLANTINA Gabriele per TRE giornate per i fatti di cui in delibera.
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