COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. MELPHICTA CALCIO – A.S.D. NUOVA MOLFETTA del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. NUOVA MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 22 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 05 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. MELPHICTA CALCIO – A.S.D. NUOVA MOLFETTA del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. NUOVA MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 22 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del ricorso stesso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo equipollente ai sensi dell’art. 46 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inamissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA MOLFETTA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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