COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SUPRAMONTE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale dell’Ogliastra) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 15.03.2012. Gara Supramonte / Barisardo del 07.03.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SUPRAMONTE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale dell’Ogliastra) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 30 del 15.03.2012. Gara Supramonte / Barisardo del 07.03.2012. La società Supramonte ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori adottati a suo carico: 1) punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3; 2) 1 punto di penalizzazione; 3) Ammenda di Euro 150,00 per prima rinuncia. Detti provvedimenti sono stati assunti essendo stato riportato, nel referto arbitrale, che la gara a margine non potè aver luogo per la mancata presentazione entro il tempo massimo di attesa, della Società Supramonte, pure essendo stata posta in calendario nell’ora e nel luogo indicati nel medesimo referto. La reclamante contesta i provvedimenti adottati, ed assume che il ritardo di presentazione della propria formazione fu dovuta alla necessità di partecipare, nell’ora fissata, per l’inizio della gara , ai funerali di un ex dirigente. Di tale ritardo, peraltro, lo stesso arbitro sarebbe stato preventivamente avvertito, ma si sarebbe poi rifiutato di aderire alla richiesta. La reclamante ha concluso domandando la revoca dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e la ripetizione dell’incontro. La Commissione esaminato il referto arbitrale, ed accertato che la società Pol. Supramonte non si presentò in campo per la disputa dell’incontro, nell’orario stabilito ( si legge, nel referto, che detta Società si presentò con cinque giocatori alle ore 17:40, rispetto all’orario fissato delle 17:00), ritiene fondati gli addebiti; viste le disposizioni di cui agli articoli 53 commi 2 e 7, 54 commi 1 e 2, 55 comma 1, e 3 comma 2 delle N.O.I.F., nonché dell’art.17 commi 1 e 3 del C.G.S., DELIBERA di respingere il reclamo e di confermare i provvedimenti sanzionatori adottati. Dispone l’addebito della tassa.
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