COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare ASD POL. STEFANO OGGIANO (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 14.03.2012. Gara Pattada / Stefano Oggiano dell’11.03.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 05 Aprile 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
ASD POL. STEFANO OGGIANO (Campionato Allievi – Delegazione Provinciale di Sassari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 14.03.2012.
Gara Pattada / Stefano Oggiano dell’11.03.2012.
La Società ASD “Stefano Oggiano 1986” ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) inibizione a carico del dirigente Piras Luigi fino al 25.03.2012;
2) inibizione a carico del dirigente Pinna Mario fino al 18.03.2012;
3) squalifica fino al 15.04.2012 dell’allenatore Camboni Piergiovanni.
Il provvedimento nei confronti di quest’ultimo fu determinato dal fatto che, al 42° minuto del secondo tempo, il pallone, calciato violentemente, colpì un calciatore della “Stefano Oggiano 1986”, facendolo cadere per terra all’esterno del terreno di gioco. L’allenatore, insieme al dirigente accompagnatore della società, con il permesso dell’arbitro, attraversò il campo per sincerarsi delle condizioni fisiche del calciatore colpito. Avendo ritenuto, l’arbitro, di disporre la continuazione del gioco, l’allenatore Camboni (insieme ad un dirigente della società) protestava per tale ripresa della gara, fino ad essere invitato ad allontanarsi dal terreno di gioco dopo una interruzione durata per cinque minuti.
A fine gara, lo stesso Camboni Piergiovanni, penetrato nello spogliatoio arbitrale, si qualificava come Carabiniere, intimando all’arbitro di dichiarare le proprie generalità, in previsione di una denuncia nei suoi confronti, per omissione di soccorso.
L’arbitro, dopo essersi rifiutato di fornire i propri dati, riusciva finalmente a convincere il Camboni ad uscire dallo spogliatoio, Quest’ultimo invitava nel contempo l’arbitro a non fare mensione, nel suo referto dell’accaduto.
La reclamante ha contestato gli addebiti, ed ha negato che i propri tesserati si siano resi responsabili dei fatti descritti, domandando perciò la revoca dei provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo. Pur avendo fatto richiesta di audizione, il legale rappresentante della società non si è presentato per chiarire i fatti contestati.
La Commissione rileva, in via preliminare, quanto ai provvedimenti assunti a carico dei dirigenti Piras Luigi e Pinna Mario, l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art.45 n° 3 lett.b) del C.G.S..
Quanto alla squalifica inflitta all’allenatore Camboni Piergiovanni, si rileva che il reclamo si limitò ad una sterile negatoria dei fatti, viceversa dettagliatamente descritti dall’arbitro nel suo referto, del quale si evidenziano le reiterate intemperanze poste in atto dal medesimo tesserato, sia nel corso dell’incontro, che al termine di esso, all’interno degli spogliatoi dell’arbitro.L’aggravante della reiterazione incide peraltro, sulla valutazione di tale condotta, unitamente al ruolo di guida che ad un allenatore del campionato allievi si richiede, in linea di principio, e nella circostanza venuta a meno.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine ai provvedimenti riguardanti i dirigenti Piras Luigi e Pinna Mario;
2) di respingere il reclamo in ordine alla squalifica inflitta all’allenatore Camboni Piergiovanni.
Dispone l’addebito della tassa.
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