COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 3/2012 AGIRA NISSORIA – ENZO GRASSO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 3/2012 AGIRA NISSORIA - ENZO GRASSO 0-0; Sospesa al 46' del s.t. ; Reclami Agira Nissoria ed Enzo Grasso; Con reclamo ritualmente proposto la Società Agira Nissoria chiede che venga deliberata la ripetizione della gara ritenendo ingiustificata la sospensione anticipata della stessa decisa dall'arbitro in totale assenza di pericolo per l'incolumità dello stesso; fa rilevare la mancata stesura del referto di fine gara e chiede di acquisire, ove si ritenga opportuno, la relazione redatta dalle Forze dell'Ordine intervenute; Con reclamo ritualmente proposto la Società Enzo Grasso chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Agira Nissoria, addebitando a quest'ultima la responsabilità della sospensione definitiva della gara a causa degli atti di violenza subiti da propri calciatori da parte di tesserati e persone comunque riconducibili alla consorella; Circa quanto richiesto dalla Società Agira Nissoria, si osserva, in via preliminare, che eventuali prove testimoniali non possono trovare ospitalità visto che i procedimenti presso questo Organo di Giustizia si svolgono esclusivamente sulla base degli atti ufficiali, ciò ai sensi dell'art. 29, punto 2, del C.G.S., e che questi ultimi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara; Ciò premesso, esaminato il referto dell'arbitro, dallo stesso si rileva che, al 46' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Carucci Pietro (Enzo Grasso), quest'ultimo veniva circondato ed aggredito da alcuni calciatori e tesserati della Società Agira Nissoria; a tal punto intervenivano alcuni compagni di squadra del Carucci che tentavano di placare gli animi ma venivano fatti oggetto di atti di violenza da parte dei calciatori avversari Scardilli Fabio, Comandatore Marco, Millauro Carmelo, Scardilli Vincenzo, Mordà Giuseppe, dagli addetti al servizio d'ordine Rinaldi Domenico, Screpis Francesco, Minnì Filippo e da una ventina sostenitori che si erano introdotti sul terreno di giuoco dopo avere scavalcato la rete di recinzione; L'arbitro, considerata la situazione di grave pericolo che si era determinata a causa dell'ingresso in campo dei sostenitori della Società Agira Nissoria, rientrava negli spogliatoi insieme ai propri assistenti, subendo, lungo il tragitto, il contegno gravemente irriguardoso ed offensivo da parte del suddetto Scardilli Vincenzo e decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara; Sancita la responsabilità della Società Agira Nissoria alla quale va addebitata in via esclusiva la sospensione definitiva della gara stante il comportamento, evidenziato in narrativa, dei propri calciatori, identificati e non, sostenitori e degli addetti al servizio d'ordine; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati già assunti e riportati sul C.U. n. 383 del 15/03/2012; Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Agira Nissoria, addebitando alla stessa la relativa tassa reclamo non versata; Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Enzo Grasso, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Agira Nissoria la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 500,00.
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