COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 3/2012 AGIRA NISSORIA – ENZO GRASSO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/ 3/2012 AGIRA NISSORIA - ENZO GRASSO
0-0; Sospesa al 46' del s.t. ; Reclami Agira Nissoria ed Enzo Grasso;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Agira Nissoria
chiede che venga deliberata la ripetizione della gara ritenendo
ingiustificata la sospensione anticipata della stessa decisa
dall'arbitro in totale assenza di pericolo per l'incolumità dello
stesso; fa rilevare la mancata stesura del referto di fine gara e
chiede di acquisire, ove si ritenga opportuno, la relazione
redatta dalle Forze dell'Ordine intervenute;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Enzo Grasso
chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società
Agira Nissoria, addebitando a quest'ultima la responsabilità
della sospensione definitiva della gara a causa degli atti di
violenza subiti da propri calciatori da parte di tesserati e
persone comunque riconducibili alla consorella;
Circa quanto richiesto dalla Società Agira Nissoria, si osserva, in via
preliminare, che eventuali prove testimoniali non possono trovare ospitalità
visto che i procedimenti presso questo Organo di Giustizia si svolgono
esclusivamente sulla base degli atti ufficiali, ciò ai sensi dell'art. 29,
punto 2, del C.G.S., e che questi ultimi hanno valenza privilegiata di prova
in riferimento alla gara;
Ciò premesso, esaminato il referto dell'arbitro, dallo stesso si
rileva che, al 46' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Carucci
Pietro (Enzo Grasso), quest'ultimo veniva circondato ed aggredito
da alcuni calciatori e tesserati della Società Agira Nissoria; a
tal punto intervenivano alcuni compagni di squadra del Carucci
che tentavano di placare gli animi ma venivano fatti oggetto di
atti di violenza da parte dei calciatori avversari Scardilli Fabio,
Comandatore Marco, Millauro Carmelo, Scardilli Vincenzo, Mordà
Giuseppe, dagli addetti al servizio d'ordine Rinaldi Domenico,
Screpis Francesco, Minnì Filippo e da una ventina sostenitori che
si erano introdotti sul terreno di giuoco dopo avere scavalcato la
rete di recinzione;
L'arbitro, considerata la situazione di grave pericolo che si era
determinata a causa dell'ingresso in campo dei sostenitori della
Società Agira Nissoria, rientrava negli spogliatoi insieme ai
propri assistenti, subendo, lungo il tragitto, il contegno gravemente
irriguardoso ed offensivo da parte del suddetto Scardilli Vincenzo
e decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine
alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Agira Nissoria alla quale
va addebitata in via esclusiva la sospensione definitiva della gara
stante il comportamento, evidenziato in narrativa, dei propri
calciatori, identificati e non, sostenitori e degli addetti al
servizio d'ordine;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati
sono stati già assunti e riportati sul C.U. n. 383 del 15/03/2012;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Agira Nissoria,
addebitando alla stessa la relativa tassa reclamo non versata;
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Enzo Grasso,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Agira Nissoria la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 500,00.