COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 3/2012 ARAGONA – BORGATA TERRENOVE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 407 del 29.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 18/ 3/2012 ARAGONA - BORGATA TERRENOVE N.D.; Reclamo Borgata Terrenove. Con reclamo ritualmente proposto la Società Borgata Terrenove chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa del guasto ad uno dei due mezzi con il quale stava effettuando la trasferta; a sostegno della propria richiesta la Società reclamante ha allegato una attestazione di intervento effettuato sul luogo rilasciata dal Comando della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano; Considerato che l'orario d'inizio della gara era fissato per le ore 15,00 e che la suddetta attestazione riferisce di un controllo effettuato alle ore 11,55; Considerato che le Società Borgata Terrenove afferma di avere iniziato la trasferta alle ore 9,30 con due pulmini a noleggio ed una auto privata, è ipotizzabile che i mezzi siano giunti sul luogo dove si è verificato il guasto dopo circa un'ora; sarebbe stato quindi possibile, dato l'ampio margine di tempo ancora disponibile, potere trovare una qualsiasi soluzione alternativa idonea a raggiungere la sede di disputa della gara; va poi rilevato che, anche utilizzando solo uno dei due pulmini e l'auto, quattordici elementi avrebbero potuto raggiungere la Città di Aragona; Ritenendo, pertanto, nel caso in specie, di non potere accogliere la richiesta formulata dalla Società Borgata Terrenove; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Borgata Terrenove, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Borgata Terrenove la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 500 (1.ma rinuncia).
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