COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 191/A S.S.D. VILLABATE (Pa) avverso ammenda di € 300,00 – gara Allievi regionali Città di Bagheria/Villabate del 18/03/2012 – C.U. 104 del 24/03/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n° 191/A
S.S.D. VILLABATE (Pa) avverso ammenda di € 300,00 – gara Allievi regionali Città di Bagheria/Villabate del 18/03/2012 – C.U. 104 del 24/03/2012
La società appellante, pur ritenendo incontestabile l’errore commesso dal proprio dirigente, chiede tuttavia la riduzione della sanzione dell’ammenda evidenziando l’estraneità della società rispetto a quanto commesso dal dirigente stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale evidenzia quanto segue:
la fattispecie in esame riguarda la partecipazione alla gara sopra evidenziata di un non tesserato schierato in luogo di un calciatore tesserato portante lo stesso cognome dell’altro.
Tale irregolarità, di per sé molto grave, è stata accertata dall’arbitro a fine gara e non viene contestata dall’appellante. Quanto all’ammenda, essa scaturisce dal disposto dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. che statuisce che “le società rispondono oggettivamente ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’articolo 1 comma 5”.
Ne consegue che la società appellante non può non essere considerata responsabile di quanto attribuito al dirigente. La sanzione appare meritevole di riduzione nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone accogliersi l’appello come sopra proposto, contenendo in € 200,00 l’ammenda impugnata.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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