COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ESORDIENTI 131 stagione sportiva 2011/2012 – reclamo della soc.A.C.D Tuscar avverso decisione del G.S.T Arezzo. Squalifica Sasso Rosario fino al 14.05.2012. C.U 38 del 14.03.2012.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.54 del 05.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ESORDIENTI
131 stagione sportiva 2011/2012 – reclamo della soc.A.C.D Tuscar avverso decisione del G.S.T Arezzo. Squalifica Sasso Rosario fino al 14.05.2012. C.U 38 del 14.03.2012.
La Soc. Tuscar, disconoscendo tutto quanto fatto oggetto della squalifica del tesserato Sasso Rosario, affermando come lo stesso non abbia pronunciato frasi blasfeme ne tantomeno offeso il DG al momento della sua espulsione, senza formulare alcuna richiesta precisa, chiede di “poter rivedere il tutto…….”.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché non sottoscritto.
L’atto reclamo, se non debitamente sottoscritto dagli aventi diritto ( presidente della società o, in alternativa, dal tesserato quando ritenga di farlo in proprio ), non può ottenere gli scopi che gli sono propri in quanto legalmente inesistente.
P.Q.M.
La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa
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