• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GRIMALDI LORENZO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E
40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID, LANCIA FILIPPO MARIO TOMMASO,
LEMMA MARCO E MORRONE GIANCARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66
COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4
COMMA 1 C.G.S.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GENNARO DEL PRETE PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E
40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID E MORRONE GIANCARLO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO
CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GRIMALDI LORENZO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E
40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID, LANCIA FILIPPO MARIO TOMMASO,
LEMMA MARCO E MORRONE GIANCARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66
COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4
COMMA 1 C.G.S.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GENNARO DEL PRETE PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E
40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID E MORRONE GIANCARLO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO
CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota dell’11.01.2011 a protocollo MZ/edf/25,
rappresentava alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, che la Società A.S.D.
Pro Calcio, con sede in Provincia di Frosinone, aveva provveduto al tesseramento, con procedura
on-line in data 21.09.2010, del giovane calciatore Fiorenzo GRIMALDI, nato a Frattamaggiore (NA)
in data 1 maggio 1997 ed ivi residente con l’intero nucleo familiare, in violazione delle norme sul
tesseramento dei minori di anni 16 dettate dall’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F. e che
successivamente, in data 16.12.2010, il giovane calciatore era stato posto in lista di svincolo.
Inoltre, la stessa Società, con procedura on-line in data 1.10.2010, aveva provveduto al
tesseramento del giovane calciatore Gennaro DEL PRETE, nato a Caserta in data 18 giugno 1996
e residente a Cardito (NA) con l’intero nucleo familiare, in violazione delle norme sul tesseramento
dei minori di anni 16 dettate dall’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F. e che successivamente, in
data 16.12.2010, il giovane calciatore era stato posto in lista di svincolo.
Rilevato che l’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. prescrive, tra l’altro, che il tesseramento di giovani
calciatori al di sotto del sedicesimo anno di età può essere autorizzato solo nel caso di comprovata
residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella Regione sede della Società per la quale si
chiede il tesseramento o, comunque, in una provincia, anche di altra regione, purché confinante
con quella ove ha sede la Società.
Pertanto i calciatori Fiorenzo GRIMALDI e Gennaro DEL PRETE sono stati tesserati dall’A.S.D.
Pro Calcio in violazione della norma citata posto che i nuclei familiari risultavano non confinanti con
la provincia di Frosinone.
Infine, come segnalato dal Presidente del Comitato Regionale Lazio e come risulta dalle allegate
distinte di gara, Gennaro DEL PRETE ha disputato, nelle fila dell’A.S.D. Pro Calcio, ben 8 gare dei
campionati regionali “giovanissimi eccellenza” e “giovanissimi elite” tra il 3.10.2010 ed il
28.11.2010 senza peraltro averne titolo stante l’irregolarità del suo tesseramento e le citate distinte
di gara sono state sottoscritte, quali Dirigenti Accompagnatori Ufficiali della squadra dai Sigg.ri: 1)
David Boni in 6 occasioni; 2) Giancarlo Morrone in 2 occasioni, con ciò certificando, falsamente, la
regolarità della posizione dei calciatori partecipanti alla gara stessa fra i quali il DEL PRETE.
Mentre Fiorenzo GRIMALDI ha disputato, nelle fila dell’A.S.D. Pro Calcio, ben 22 gare dei
campionati regionali “giovanissimi eccellenza” e “giovanissimi elite” tra il 2.10.2010 ed l’11.12.2010
senza peraltro averne titolo stante l’irregolarità del suo tesseramento e le citate distinte di gara
sono state sottoscritte, quali Dirigenti Accompagnatori Ufficiali della squadra dai Sigg.ri: 1) David
Boni in 7 occasioni; 2) Filippo Lancia in 4 occasioni; 3) Marco Lemma in 6 occasioni; 4) Giancarlo
Morrone in 5 occasioni, con ciò certificando, falsamente, la regolarità della posizione dei calciatori
partecipanti alla gara stessa fra i quali il GRIMALDI.
Il Procuratore Federale, con due distinti provvedimenti del 13.2.12, disponeva il deferimento a
questa Commissione Disciplinare della Società del Presidente della Società PRO CALCIO, Sig.
ARCESE Marco e dei calciatori GRIMALDI Lorenzo e DEL PRETE Gennaro per violazione dell’art.
1 , comma 1 e art. 10 comma 2 e 6 del C.G.S. e art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF e dei sig.ri
BONI David, LANCIA Filippo, MARIO Tommaso, LEMMA Marco, MORRONE Giancarlo, per
violazione dell’art. 1 , comma 1 e art. 10 comma 2 e 6 del C.G.S. in relazione agli artt. 39, 40 e 66
comma 4 delle NOIF e della società A.S.D. PRO CALCIO ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.
Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 15.3.12 la riunione per la discussione e
la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni
a difesa e chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data sono comparsi l’avv. Franzoni, per DEL PRETE e l’avv. Ricci per tutti gli altri
deferiti (società, presidente, dirigenti e calciatori) nonché il presidente della Pro Calcio sig. Arcese
Marco i quali si riportavano alle memorie depositate in atti evidenziando la buona fede dei loro
assistiti in merito ai fatti contestati con richiesta, in via principale, di rigetto degli addebiti ed in via
subordinata l’applicazione della sanzione minima.
La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, invece, insisteva per la responsabilità
dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi sei di inibizione per il sig. Arcese nel primo
deferimento e mesi cinque nel secondo; mesi tre di inibizione per i sig.ri Boni, Lancia, Lemma e
Morrone nel primo deferimento e mesi 1 di inibizione per il sig. Morrone e mesi 3 per il sig. Boni nel
secondo; quattro gare di squalifica per il calciatore Grimaldi e tre gare per il calciatore Del Prete e,
infine, €. 800,00 di ammenda per la società PRO CALCIO nel primo deferimento ed ulteriori €.
500,00 nel secondo.
La Commissione, disposta la riunione dei deferimenti in questione stante connessione sia
oggettiva che soggettiva tra gli stessi, ha rilevato l’esistenza della chiara irregolarità commessa
dai deferiti, documentalmente provata, e della conseguente responsabilità degli stessi come
emersa nel corso della discussione, esaminati gli atti e documenti prodotti. E’ altresì emerso che,
nel caso di specie, si è agito da parte della società con colpa e non con dolo in quanto non risulta
che vi sia stata alterazione nei documenti prodotti all’atto del tesseramento. Dal punto di vista delle
sanzioni da adottare, nel mentre si possono irrogare ai tesserati sanzioni più miti, nei termini di cui
al dispositivo, rispetto alle richieste, non fosse altro per l’intima connessione degli addebiti e la
sostanziale duplicazione dei procedimenti e delle richieste di irrogazione delle sanzioni, non si può
concordare con il limitare esclusivamente all’ammenda la sanzione a carico della società. In caso
del tutto analogo e speculare, recentemente deciso dalla Commissione, a carico della società
Vigor Perconi, l’Organo requirente aveva richiesto una congrua penalizzazione in classifica e la
sanzione è stata poi concordata con la società deferita con applicazione della diminuente per il rito
prescelto. Anche in questo caso, quindi, si impone la medesima soluzione, con applicazione della
penalizzazione in classifica, come da dispositivo.
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di
comminare, nello specifico: alla Società PRO CALCIO l’ammenda di €. 1.000,00 e la
penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel Campionato Giovanissimi Regionali
Eccellenza 2011-2012; al Presidente Arcese l’inibizione di 9 mesi; ai calciatori DEL PRETE
Gennaro e GRIMALDI Fiorenzo,tre gare di squalifica; ai sig.ri BONI David e MORRONE Giancarlo
l’inibizione di 3 mesi mentre ai sig.ri LANCIA Filippo e LEMMA Marco l’inibizioni di 2 mesi.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GRIMALDI LORENZO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E
40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID, LANCIA FILIPPO MARIO TOMMASO,
LEMMA MARCO E MORRONE GIANCARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66
COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4
COMMA 1 C.G.S.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GENNARO DEL PRETE PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E
40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID E MORRONE GIANCARLO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO
CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S."