COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GRIMALDI LORENZO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID, LANCIA FILIPPO MARIO TOMMASO, LEMMA MARCO E MORRONE GIANCARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GENNARO DEL PRETE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID E MORRONE GIANCARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND del 5/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GRIMALDI LORENZO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID, LANCIA FILIPPO MARIO TOMMASO, LEMMA MARCO E MORRONE GIANCARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ARCESE MARCO E DEL CALCIATORE GENNARO DEL PRETE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMI 3 E 3 BIS NOIF, DEI SIGG.RI BONI DAVID E MORRONE GIANCARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 66 COMMA 4 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota dell’11.01.2011 a protocollo MZ/edf/25, rappresentava alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, che la Società A.S.D. Pro Calcio, con sede in Provincia di Frosinone, aveva provveduto al tesseramento, con procedura on-line in data 21.09.2010, del giovane calciatore Fiorenzo GRIMALDI, nato a Frattamaggiore (NA) in data 1 maggio 1997 ed ivi residente con l’intero nucleo familiare, in violazione delle norme sul tesseramento dei minori di anni 16 dettate dall’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F. e che successivamente, in data 16.12.2010, il giovane calciatore era stato posto in lista di svincolo. Inoltre, la stessa Società, con procedura on-line in data 1.10.2010, aveva provveduto al tesseramento del giovane calciatore Gennaro DEL PRETE, nato a Caserta in data 18 giugno 1996 e residente a Cardito (NA) con l’intero nucleo familiare, in violazione delle norme sul tesseramento dei minori di anni 16 dettate dall’art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F. e che successivamente, in data 16.12.2010, il giovane calciatore era stato posto in lista di svincolo. Rilevato che l’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. prescrive, tra l’altro, che il tesseramento di giovani calciatori al di sotto del sedicesimo anno di età può essere autorizzato solo nel caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento o, comunque, in una provincia, anche di altra regione, purché confinante con quella ove ha sede la Società. Pertanto i calciatori Fiorenzo GRIMALDI e Gennaro DEL PRETE sono stati tesserati dall’A.S.D. Pro Calcio in violazione della norma citata posto che i nuclei familiari risultavano non confinanti con la provincia di Frosinone. Infine, come segnalato dal Presidente del Comitato Regionale Lazio e come risulta dalle allegate distinte di gara, Gennaro DEL PRETE ha disputato, nelle fila dell’A.S.D. Pro Calcio, ben 8 gare dei campionati regionali “giovanissimi eccellenza” e “giovanissimi elite” tra il 3.10.2010 ed il 28.11.2010 senza peraltro averne titolo stante l’irregolarità del suo tesseramento e le citate distinte di gara sono state sottoscritte, quali Dirigenti Accompagnatori Ufficiali della squadra dai Sigg.ri: 1) David Boni in 6 occasioni; 2) Giancarlo Morrone in 2 occasioni, con ciò certificando, falsamente, la regolarità della posizione dei calciatori partecipanti alla gara stessa fra i quali il DEL PRETE. Mentre Fiorenzo GRIMALDI ha disputato, nelle fila dell’A.S.D. Pro Calcio, ben 22 gare dei campionati regionali “giovanissimi eccellenza” e “giovanissimi elite” tra il 2.10.2010 ed l’11.12.2010 senza peraltro averne titolo stante l’irregolarità del suo tesseramento e le citate distinte di gara sono state sottoscritte, quali Dirigenti Accompagnatori Ufficiali della squadra dai Sigg.ri: 1) David Boni in 7 occasioni; 2) Filippo Lancia in 4 occasioni; 3) Marco Lemma in 6 occasioni; 4) Giancarlo Morrone in 5 occasioni, con ciò certificando, falsamente, la regolarità della posizione dei calciatori partecipanti alla gara stessa fra i quali il GRIMALDI. Il Procuratore Federale, con due distinti provvedimenti del 13.2.12, disponeva il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società del Presidente della Società PRO CALCIO, Sig. ARCESE Marco e dei calciatori GRIMALDI Lorenzo e DEL PRETE Gennaro per violazione dell’art. 1 , comma 1 e art. 10 comma 2 e 6 del C.G.S. e art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF e dei sig.ri BONI David, LANCIA Filippo, MARIO Tommaso, LEMMA Marco, MORRONE Giancarlo, per violazione dell’art. 1 , comma 1 e art. 10 comma 2 e 6 del C.G.S. in relazione agli artt. 39, 40 e 66 comma 4 delle NOIF e della società A.S.D. PRO CALCIO ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 15.3.12 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data sono comparsi l’avv. Franzoni, per DEL PRETE e l’avv. Ricci per tutti gli altri deferiti (società, presidente, dirigenti e calciatori) nonché il presidente della Pro Calcio sig. Arcese Marco i quali si riportavano alle memorie depositate in atti evidenziando la buona fede dei loro assistiti in merito ai fatti contestati con richiesta, in via principale, di rigetto degli addebiti ed in via subordinata l’applicazione della sanzione minima. La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, invece, insisteva per la responsabilità dei deferiti e concludeva con la richiesta di mesi sei di inibizione per il sig. Arcese nel primo deferimento e mesi cinque nel secondo; mesi tre di inibizione per i sig.ri Boni, Lancia, Lemma e Morrone nel primo deferimento e mesi 1 di inibizione per il sig. Morrone e mesi 3 per il sig. Boni nel secondo; quattro gare di squalifica per il calciatore Grimaldi e tre gare per il calciatore Del Prete e, infine, €. 800,00 di ammenda per la società PRO CALCIO nel primo deferimento ed ulteriori €. 500,00 nel secondo. La Commissione, disposta la riunione dei deferimenti in questione stante connessione sia oggettiva che soggettiva tra gli stessi, ha rilevato l’esistenza della chiara irregolarità commessa dai deferiti, documentalmente provata, e della conseguente responsabilità degli stessi come emersa nel corso della discussione, esaminati gli atti e documenti prodotti. E’ altresì emerso che, nel caso di specie, si è agito da parte della società con colpa e non con dolo in quanto non risulta che vi sia stata alterazione nei documenti prodotti all’atto del tesseramento. Dal punto di vista delle sanzioni da adottare, nel mentre si possono irrogare ai tesserati sanzioni più miti, nei termini di cui al dispositivo, rispetto alle richieste, non fosse altro per l’intima connessione degli addebiti e la sostanziale duplicazione dei procedimenti e delle richieste di irrogazione delle sanzioni, non si può concordare con il limitare esclusivamente all’ammenda la sanzione a carico della società. In caso del tutto analogo e speculare, recentemente deciso dalla Commissione, a carico della società Vigor Perconi, l’Organo requirente aveva richiesto una congrua penalizzazione in classifica e la sanzione è stata poi concordata con la società deferita con applicazione della diminuente per il rito prescelto. Anche in questo caso, quindi, si impone la medesima soluzione, con applicazione della penalizzazione in classifica, come da dispositivo. DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società PRO CALCIO l’ammenda di €. 1.000,00 e la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza 2011-2012; al Presidente Arcese l’inibizione di 9 mesi; ai calciatori DEL PRETE Gennaro e GRIMALDI Fiorenzo,tre gare di squalifica; ai sig.ri BONI David e MORRONE Giancarlo l’inibizione di 3 mesi mentre ai sig.ri LANCIA Filippo e LEMMA Marco l’inibizioni di 2 mesi. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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