COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIACOBBI MIRKO E DELL’A.S.D. MONTEGRANARESE C5

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIACOBBI MIRKO E DELL’A.S.D. MONTEGRANARESE C5 ORDINANZA “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 1 febbraio 2012, mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - Giacobbi Mirko, presidente dell’A.S.D. Montegranarese C5, della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 53 delle NOIF, per aver ritirato la propria squadra dal Campionato Juniores C5 relativo alla stagione sportiva 2011/2012 dopo la pubblicazione del calendario; - l’A.S.D. Montegranarese C5 a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del proprio presidente; - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:  Giacobbi Mirko: pena base inibizione per mesi sei, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro;  A.S.D. Montegranarese C5: pena base ammenda di € 800,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 534,00; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  GIACOBBI MIRKO: inibizione per mesi quattro;  A.S.D. MONTEGRANARESE C5: ammenda di € 534,00. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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