COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CAPPARUCCIA MARISA E DELL’A.P.D. NUOVA LIBERTAS
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 145 del 05/04/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CAPPARUCCIA MARISA E DELL’A.P.D. NUOVA LIBERTAS
Con provvedimento del 14 febbraio 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Capparuccia Marisa, all’epoca dei fatti presidente dell’A.P.D. Nuova Libertas, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere inviato al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti una nota con la quale si denunziavano fatti non veridici e comunque lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità di altro tesserato e di persone operanti nell’ambito della FIGC, senza fornire alcun elemento di riscontro;
• l’A.P.D. Nuova Libertas, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente.
Con nota del 6 marzo 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e la dirigente deferita; nessuno per l’A.P.D. Nuova Libertas.
All’inizio del dibattimento, la sig.ra Capparuccia Marisa ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente
ORDINANZA
“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,
premesso
che, con provvedimento del 14 febbraio 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Capparuccia Marisa, all’epoca dei fatti presidente dell’A.P.D. Nuova Libertas, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere inviato al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti una nota con la quale si denunziavano fatti non veridici e comunque lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità di altro tesserato e di persone operanti nell’ambito della FIGC, senza fornire alcun elemento di riscontro;
• (omissis)
• che, all’inizio del dibattimento, la deferita Capparuccia Marisa ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs;
• che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato
- che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;
- che, in particolare, la sanzione è stata così determinata: sanzione base mesi sei di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro;
dispone
l’applicazione a CAPPARUCCIA MARISA della sanzione di mesi quattro di inibizione.
Dichiara chiuso il procedimento con riferimento alla deferita sopra indicata,
dispone altresì
di procedersi oltre nei confronti della A.P.D. Nuova Libertas”
Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, è intervenuta la Procura Federale, la quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell’A.P.D. Nuova Libertas e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.;
• rilevato che i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, riguardano una nota con cui la presidente dell’A.P.D. Nuova Libertas, sig.ra Capparuccia Marisa, denunziava: a) il comportamento dell’arbitro della gara San Giuseppe/Video Shop del 19 novembre 2010, il quale, nel suo referto, avrebbe omesso di riferire che al termine dell’incontro il presidente della Video Shop, sig. Ubaldo Angeletti, avrebbe colpito con pugni e calci il padre dell’arbitro ivi presente; b) le pressioni che il sig. Ubaldo Angeletti avrebbe esercitato sulle designazioni arbitrali e sui direttori di gara;
• rilevato altresì che i fatti come sopra denunziati dalla Capparuccia non hanno trovato riscontro alcuno nelle indagini espletate dalla Procura Federale e che la stessa Presidente, in sede di audizione, ha ritrattato tutto quanto dichiarato con la nota de quo;
• ritenuta pertanto provata la responsabilità della Capparuccia in ordine alle violazioni ascrittele nell’atto di deferimento e che la stessa debba quindi rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Cgs per avere inviato al Presidente della L.N.D. la nota del 9 novembre 2010 denunziando fatti non veritieri, finalizzati a gettare discredito su altro tesserato e mettere in dubbio l’imparzialità degli ufficiali di gara, la correttezza delle procedure di designazione e, comunque, lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità di persone operanti nell’ambito della FIGC, senza fornire alcun elemento di riscontro;
• ritenuto che lo stato emotivo in cui versava la deferita al momento della redazione della ridetta nota non è previsto come esimente nell’ordinamento sportivo, specialmente quando si tratta di dichiarazioni rese da presidenti di società;
• rilevato che la Capparuccia è stata sanzionata con pena determinata a norma dell’art. 23 del Cgs;
• ritenuto che alla declaratoria di responsabilità della Presidente consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, la responsabilità diretta dell’A.P.D. Nuova Libertas, a favore della quale non risulta posta in essere alcuna delle attività rilevanti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 del Cgs;
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica all’A.P.D. Nuova Libertas la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00)
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito ed alle parti interessate.
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