COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 164/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMENIO ANGELO (dirigente accompagnatore – non socio) SANTAMARIA GIUSEPPE (capitano – dir. accompagnatore) PECORARO ALESSIO (capitano – dir. accompagnatore) A.S.D. LICATA 1931

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 164/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMENIO ANGELO (dirigente accompagnatore – non socio) SANTAMARIA GIUSEPPE (capitano – dir. accompagnatore) PECORARO ALESSIO (capitano – dir. accompagnatore) A.S.D. LICATA 1931 La Procura Federale, con nota 1332 pf10-11/GS/reg del 01 gennaio 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: gli indicati dirigenti accompagnatori della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico, fatta eccezione per il legale rappresentante pro tempore della Società, che ha rappresentato verbalmente le proprie ragioni difensive, sostenendo di avere provveduto tempestivamente al tesseramento, tuttavia respinto per omesso versamento. Appena informata, purtroppo nel mese di Marzo successivo, la società aveva tempestivamente provveduto a regolarizzare la pratica. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha di contro concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Armenio Angelo l’inibizione per mesi due; ai calciatori n.q. di dirigenti accompagnatori la squalifica per mesi 1; alla Società l’ammenda di € 600,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato regionale Juniores 2010/2011 indicate in deferimento, annotava quale allenatore soggetto risultato inequivocabilmente non tesserato. Successivi accertamenti documentali hanno dimostrato la circostanza di cui sopra, conseguendone le sanzioni da contenersi come in dispositivo avuto comunque riguardo ai motivi di difesa. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Armenio Angelo, la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); ai calciatori Santamaria Giuseppe e Pecoraro Alessio la sanzione della squalifica per mesi uno (1); alla Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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