COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 165/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VENTIMIGLIA PAOLO (dirigente accompagnatore – non socio) TOMASELLI SIMONE (capitano – dir. accompagnatore) SIRNA GIUSEPPE (capitano – dir. accompagnatore) A.C.D. S. MISTERBIANCO (ora PATERNO’ 2011)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 165/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VENTIMIGLIA PAOLO (dirigente accompagnatore – non socio) TOMASELLI SIMONE (capitano – dir. accompagnatore) SIRNA GIUSEPPE (capitano – dir. accompagnatore) A.C.D. S. MISTERBIANCO (ora PATERNO' 2011) La Procura Federale, con nota 1344 pf10-11/GS/reg del 30 dicembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: gli indicati dirigenti accompagnatori della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al dirigente Ventimiglia Paolo la inibizione per mesi 2; ai calciatori n.q. di dirigenti accompagnatori la sanzione della squalifica per mesi uno; alla Società l’ammenda di € 600,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato provinciale Juniores 2010/2011 indicate in deferimento, annotava quale allenatore un soggetto non tesserato. Successivi accertamenti documentali hanno dimostrato inequivocabilmente la circostanza di cui sopra, conseguendone le sanzioni da contenersi come in dispositivo, tanto a carico dei dirigenti accompagnatori, il primo dei quali non socio (art. 1 n° 5 C.G.S.) e gli altri capitani firmatari, che a carico della Società. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Ventimiglia Paolo, la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi due; ai calciatori Tomaselli Simone e Sirna Giuseppe la sanzione della squalifica per mesi uno; alla Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S
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