COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 168/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARLETTA RODOLFO (Presidente ACRD Acicatena Calcio) A.C.R.D. ACICATENA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 415 del 03.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 168/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARLETTA RODOLFO (Presidente ACRD Acicatena Calcio) A.C.R.D. ACICATENA CALCIO La Procura Federale, con nota 5728/400 pf11-12/GT/dl del 27 febbraio 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della società della violazione di cui all’ art.1 comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art. 94/ter comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8 comma 9 C.G.S.; la Società per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 03 aprile 2012, non sono comparse, pur avendo fatto pervenire nei termini memoria difensiva. In tale documento la Società ha evidenziato di avere onorato l’impegno assunto con il Sig.Fresta Roberto sia pure in epoca successiva. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della società l’inibizione per mesi sette; alla Società l’ammenda di € 3.000,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, non ha provveduto nei termini di trenta giorni previsti dall’art. 94 ter comma 13 delle NOIF al pagamento della somma imposta dal collegio arbitrale LND e poi confermata dalla Corte di Giustizia Federale. L’inadempimento di cui sopra integra inequivocabilmente gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF ascrivibile al Presidente Pro tempore ed alla Società deferiti. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Marletta Rodolfo la sanzione della inibizione temporanea ex art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S
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