COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012 Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBERIS IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBERIS – COLLEPEPE DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 11.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 14.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RITI MASSIMILIANO PER CINQUE GARE E L’AMMENDA DI €.650,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012 Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBERIS IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBERIS - COLLEPEPE DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 11.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 14.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RITI MASSIMILIANO PER CINQUE GARE E L’AMMENDA DI €.650,00 ALLA SOCIETA’. Ha pronunciato, nella riunione del giorno 29 marzo 2012, la seguente decisione. Nei termini proponeva il reclamo la società Tiberis, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Erano presenti l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali in possesso di questa Commissione e dall’audizione delle parti si è potuto ricostruire quanto accaduto durante la gara. In particolare si è chiarito l’atteggiamento posto in essere dal calciatore Riti Massimiliano, allorché in un contrasto di gioco veniva colpito ad una mano già precedentemente infortunata [c.f.r. prodotto dalla reclamante]; tutto ciò procurava un momentaneo forte dolore al calciatore Riti e per reazione colpiva con una mano aperta il calciatore avversario che in ogni caso poteva riprendere prontamente il gioco. Quanto alle proteste del pubblico si è potuto chiarire che le stesse sono state poste in essere principalmente da un soggetto portatore di handicap e come tale non realmente pericolose per l’incolumità della terna arbitrale. Per quanto sopra a parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta a: • Quattro giornate di gara per il calciatore Riti Massimiliano; • 450,00 €uro alla società ASD Tiberis. P.Q.M. Delibera, in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Riti Massimiliano a quattro giornate di gara e di ridurre inflitta alla società A.S.D. Tiberis ad €. 450,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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