COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012 Delibere della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. RESINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALZOLARO – RESINA DISPUTATA A CALZOLARO IL 19.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 07.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA CHIESTO L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART. 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. RESINA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA CALZOLARO - RESINA DISPUTATA A CALZOLARO IL 19.02.2012 AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 07.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA
CHIESTO L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART. 17 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 29 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo l’applicazione
dell’art.17 del C.G.S.
Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Commissione che, ai sensi dell’art.2.9 del C.U. nr.1 del 01/07/2011, le
società partecipanti a tutti i campionati organizzati dal C.R.U. sono tenute allo sgombero
della neve caduta prima delle 72 ore precedenti dall’inizio della gara.
Considerato che costituisce dato notorio che le nevicate le quali hanno interessato il
nostro territorio Regionale si sono verificate ben oltre le 72 ore precedenti la gara del
19/02/2012, consegue che la società Calzolaro, in ossequio alla suddetta disposizione,
avrebbe dovuto attivarsi per rendere il campo di gioco praticabile per tale gara, così come
peraltro è stato effettuato dalle altre società appartenenti a questo Comitato le cui gare si
sono invece svolte regolarmente nonostante anche i loro impianti sportivi fossero stati
interessati da analoghi fenomeni.
Diversamente opinando sarebbe rimessa alle società ospitanti una non consentita
discrezionalità nella disputa delle partite.
La responsabilità della mancata disputa della gara in questione deve, pertanto, essere
addebitata alla società Calzolaro con conseguente applicazione nei suoi confronti della
punizione sportiva della perdita della gara stessa con il risultato di 0-3.
P.Q.M.
Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società Resina e di conseguenza di
infliggere alla società Calzolaro la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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