COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012 Delibere della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLONIA – FABRO DISPUTATA A COLLELUNGO DI BASCHI IL 11.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 14.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE ROSSI LUCIANO FINO AL 13.04.2012; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ROSI GIANLUCA PER DUE GARE; L’AMMENDA DI €.200,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 31/03/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA FABRO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA COLONIA - FABRO DISPUTATA A COLLELUNGO DI
BASCHI IL 11.03.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
PUBBLICATA NEL C.U. NR. 99 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN
DATA 14.03.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE
ROSSI LUCIANO FINO AL 13.04.2012; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ROSI
GIANLUCA PER DUE GARE; L’AMMENDA DI €.200,00 ALLA SOCIETA’.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 29 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione delle
sanzioni.
Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Commissione dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla
società Fabro avverso la squalifica di due giornate inflitta al calciatore Rosi Gianluca così
come previsto dall’art. 45 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.
In merito poi al comportamento tenuto dal dirigente Rossi Luciano il Direttore di gara ha
confermato quanto già riportato in referto e pertanto la sanzione inflitta dal G.S. merita
integrale conferma così come pure l’ammenda inflitta alla società reclamante.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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