F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 02 Aprile 2012 8) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20.10.2009 CON IL CALCIATORE CAPONE ANDREA, RELATIVAMENTE ALLA PARTE AFFERENTE LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 02 Aprile 2012 8) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20.10.2009 CON IL CALCIATORE CAPONE ANDREA, RELATIVAMENTE ALLA PARTE AFFERENTE LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010) Con ricorso tempestivamente interposto la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha impugnato avanti a questa Corte la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 15/D del 20.12.2010, con la quale la Commissione Tesseramenti ha respinto il reclamo formulato dalla medesima società al fine di ottenere la declaratoria di nullità del contratto stipulato in data 29.10.2009 con il calciatore Andrea Capone, relativamente alla parte afferente la Stagione Sportiva 2010/2011. Nel proprio atto di gravame la ricorrente censura l’impugnata decisione sotto diversi profili, nessuno dei quali, tuttavia, si rivela dirimente ai fini della riforma della stessa. In particolare, questa Corte non reputa di doversi discostare delle puntuali e corrette argomentazioni motivazionali che sorreggono la decisione di primo grado, sia per quanto concerne la certa riferibilità della condizione apposta in contratto alla misura degli emolumenti pattuiti, e non alla durata del contratto, sia per ciò che concerne l’impossibilità di rinvenire nelle pattuizioni contrattuali la comune volontà delle parti di subordinare l’efficacia del negozio alla permanenza della compagine nel Campionato di Serie B anche per la Stagione Sportiva 2010/2011. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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