LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 3 aprile 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 3 aprile 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Reggina e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a), b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it