F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 1 1 – APPELLO DEL FUTSAL AOSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL AOSTA/RIVARA DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 13 del 18.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 1 1 - APPELLO DEL FUTSAL AOSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL AOSTA/RIVARA DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 13 del 18.10.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, con Comunicato Ufficiale n. 13 del 18 ottobre 2001, accoglieva il ricorso della società Rivara in relazione alla presunta irregolare posizione del calciatore Daniel Peixoto, schierato con il n. 11 dall’attuale reclamante nella gara Futsal Aosta - Rivara del 22 settembre 2001, valida per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 Girone C e terminata con il punteggio di 10 a 8 in favore della Futsal. Conseguentemente venivano inflitte a carico della società Futsal le seguenti sanzioni:- perdita della gara con il risultato di 0-2; - ulteriore inibizione per tre mesi del dirigente accompagnatore sig. Capello Mauro, fino al 31 marzo 2002; - ammenda di L. 300.000. Analoghe sanzioni, come da Comunicato Ufficiale n. 11 del 4 ottobre 2001, erano state già inflitte dalla medesima Commissione Disciplinare, sempre ai danni della società attualmente appellante, questa volta in accoglimento del reclamo della società Courmayeur relativo alle gare di Coppa Italia Calcio a Cinque disputate il 17 e il 19 settembre 2001. Con il reclamo in trattazione la Futsal dapprima eccepisce l’inammissibilità, per tardività e irregolarità procedurali di trasmissione, del ricorso a suo tempo proposto dalla U.S. Rivara. In particolare l’appellante lamenta che il ricorso, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del giocatore Peixoto nella succitata gara Futsal - Rivara del 22 settembre 2001, è stato inviato il 6 ottobre 2001 senza alcun telegramma di preavviso e soprattutto indirizzandolo genericamente al Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, anziché con preciso riferimento all’Organo di giustizia sportiva competente. La doglianza non merita adesione. Il ricorso esperito dalla Rivara in data 6 ottobre 2001 non risulta anzitutto tardivo, in quanto, non sussistendo peraltro l’obbligatorietà della fase di preannuncio con telegramma, il gravame è stato in ogni caso proposto nei termini previsti dall’art. 42, comma 3, del Nuovo C.G.S. (“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara...sono proposti alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono”). Quanto alla circostanza del mancato invio del ricorso all’Organo di giustizia deputato a decidere (il reclamo è stato trasmesso al Comitato Regionale competente presso cui l’Organo è insediato), trattasi, all’evidenza, di tipica irregolarità sanabile che non può precludere, come in effetti non ha precluso, I’esercizio della funzione giustiziale in favore delle società e dei tesserati reclamanti, considerata anche l’agevole possibilità di smistare la pratica all’organo competente nell’ambito del Comitato Regionale in indirizzo. Non migliore sorte meritano le doglianze di merito formulate dalla reclamante Futsal, relativamente alla non colposa mancata acquisizione in tempo utile dell’autorizzazione al tesseramento del citato calciatore straniero non proveniente da Federazione estera. I disguidi e i fraintendimenti riportati circa le comunicazioni telefoniche tenutesi con il competente ufficio federale di Roma non sono, infatti, in grado di scalfire la circostanza obiettiva che trattandosi di calciatore straniero doveva comunque essere attesa la formale autorizzazione al tesseramento, la quale non poteva essere ricavata in via presuntiva dalla mera sollecitazione dell’addetto federale a “ritelefonare più tardi perché (I’autorizzazione) deve darla il responsabile dell’ufficio”. Le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare appaiono, infine, rispondere con equità e congruità alla realtà obiettiva dell’irregolare posizione del calciatore Daniel Peixoto, schierato dalla società reclamante nella gara del 22 settembre 2001. Alla stregua delle predette considerazioni la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Futsal Aosta di Aosta e dispone incamerarsi la tassa versata.
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