F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 4 4 – APPELLO DEL F.C. ADIGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI VATTARO/ADIGE DEL 16.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 17 del 18.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 4 4 - APPELLO DEL F.C. ADIGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI VATTARO/ADIGE DEL 16.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2001) Con decisione del 16 ottobre 2001 (C.U. n. 17 del 18 ottobre 2001) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal F.C. Adige, annullava l’ammenda inflitta a questa società e confermava nel resto la decisione del Giudice Sportivo del 17 settembre precedente (C.U. n. 14); confermava, cioè, la perdita della gara con il Vattaro del 16.9.2001 per 2-0 e la squalifica inflitta ai calciatori Clementi (7 giornate), Pederzoli (5), Gottardi (3), Devigili (1), Pilati (1) e Paluzzi (1). Osservava la Commissione, in estrema sintesi, che l’esame dell’arbitro della gara aveva permesso di appurare che i due calciatori del Vattaro, che ad avviso della società ricorrente non erano stati identificati, lo erano stati, invece, a mezzo di documento di identità e che i fatti che avevano dato luogo alla perdita della partita ed alle squalifiche si erano svolti così come riportato in referto. Confermava, dunque, la decisione del primo giudice, ad eccezione della condanna all’ammenda di L. 200.000, dal momento che l’attribuzione del comportamento violento, nei confronti dell’arbitro, ad alcuni calciatori della F.C. Adige non poteva ritenersi del tutto certo. Avverso detta decisione proponeva appello il F.C. Adige evidenziando una certa contraddittorietà nelle valutazioni della Commissione Disciplinare; facendo presente, cioè, che i due calciatori dell’U.S. Vattaro non erano stati identificati nelle forme previste dall’art. 71 N.O.I.F. (così come riconosciuto dallo stesso Giudice Sportivo) e che non era stato chiarito chi avesse abbandonato il terreno di gioco all’82’ del secondo tempo, 2 minuti prima del termine della gara; se i soli calciatori della propria squadra (come contestava con decisione) oppure tutti e 22 i calciatori delle due squadre. Rilevata, da ultimo, l’eccessiva severità della squalifica inflitta ai propri giocatori, insisteva perché le venisse riconosciuta la vittoria della gara per 2-0 e per la riduzione delle squalifiche. L’appello proposto non merita accoglimento e deve essere respinto. Quanto alla presunta mancata identificazione dei due calciatori dell’U.S. Vattaro, bisogna rilevare, difatti, che l’arbitro, espressamente sentito sul punto, ha confermato di avervi proceduto mediante idoneo documento di identità. Non vi è motivo alcuno di dubitare di affermazione come questa, che non contraddice, ma integra le emergenze di cui alle distinte ed al referto di gara. Vero è che nella decisione del Giudice Sportivo è dato leggere che la U.S. Vattaro avrebbe presentato “ricevuta della raccomandata per il cartellino” dei calciatori privi di documento federale, che è fatto non idoneo ad integrare l’identificazione dei calciatori secondo quanto previsto dall’art. 71 N.O.I.F. E’ anche vero, tuttavia, che detta circostanza (che sembra essere stata riferita per telefono dall’arbitro della gara al Giudice Sportivo) è stata integrata dall’arbitro nel senso prima ricordato; nel senso, cioè, che i calciatori privi di documento federale e che con raccomandata ne avevano fatto richiesta, erano stati identificati con “idoneo documento di identità” (v. verbale di quanto riferito telefonicamente dall’arbitro della gara al rappresentante dell’A.I.A. in data 16.10.2001). Venendo all’abbandono del campo di gara da parte dei calciatori del F.C. Adige, che ha dato luogo alla perdita della gara per 2-0, occorre rilevare che la dizione, effettivamente equivoca, contenuta nel referto (faccio presente che i giocatori abbandonavano il campo tutti i giocatori senza avere fischiato la fine della partita”) è stata chiarita dall’arbitro. Il 25.9.2001 ha fatto sapere, questi, come ad abbandonare il terreno di gioco fossero stati solamente i calciatori del F.C. Adige, in segno di protesta per una rete degli avversari a loro avviso inesistente. Non vi è ragione alcuna, ancora una volta, per non dar credito alle affermazioni dell’arbitro, anche perché le affermazioni del 25.9.2001 non sono in contrasto con quanto risulta dal referto, ma ne costituiscono precisazione, perché appare illogico pensare che il calciatori dell’U.S. Vattaro, che in quel momento conducevano per 5-4, abbiano potuto abbandonare il terreno di gioco ed esporsi inutilmente alla perdita della gara per 2-0. Da ultimo, le squalifiche inflitte ai calciatori delal reclamante, ex art. 40, n. 1 d) d1) C.G.S., non rientrano nell’ambito di esame di questa Commissione. Il non accoglimento dell’appello comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Adige di Zambama (Trento) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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